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Niente assegno di mantenimento nel divorzio davanti al sindaco

Il TAR del Lazio annulla la circolare del Ministero dell'interno che aveva interpretato estensivamente l'art. 12 del d.l. 132/2014


di Valeria Zeppilli – Qualche tempo il Ministero dell'interno ha emanato una circolare, la numero 6/2015, che non è piaciuta affatto all'Associazione italiana avvocati per la famiglia, tanto da indurla a fare ricorso contro di essa al Tar del Lazio.

In esso, in particolare, con riferimento al divorzio breve si affermava che nell'accordo raggiunto davanti al sindaco potessero essere fatte rientrare anche le previsioni relative all'assegno di mantenimento.

Con la sentenza numero 7813/2016 del 7 luglio (qui sotto allegata) il giudice amministrativo ha deciso di accogliere le doglianze dell'associazione.

L'articolo 12, comma 3, terzo periodo, del decreto legge numero 132/2014, infatti, esclude che nel predetto accordo possano essere inseriti patti di trasferimento patrimoniale e in effetti, con la precedente circolare numero 19/2014, il Ministero dell'interno aveva chiarito che tutte le clausole patrimoniali (da quella relativa alla casa coniugale a quella relativa all'assegno di mantenimento) dovessero restare fuori dall'accordo raggiunto dinanzi al sindaco.

Per il TAR, il predetto dicastero con la sua più recente inversione di rotta ha errato nel tentare di operare un distinguo e ricondurre così ai patti di trasferimento patrimoniale che impediscono l'accordo dinanzi all'ufficiale di stato civile solo la previsione di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno una tantum.

La portata della norma primaria, infatti, è ampia e omnicomprensiva e abbraccia tutte le ipotesi di trasferimento patrimoniale. Sia che si tratti di beni individuati, sia che si tratti di somme di denaro trasferite una tantum o periodicamente la questione non cambia: c'è comunque un accrescimento patrimoniale del soggetto che li riceve.

Il Tribunale ricorda del resto che la previsione normativa discussa è conforme alla ratio che ha ispirato la procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell'una o dell'altro, da individuare nella necessità di agevolare l'iter per pervenire a tale risultato solo se le condizioni alla base non danneggino i soggetti deboli.

Se dall'ambito applicativo dell'articolo 12 del decreto legge numero 132/2014 non fosse stata esclusa l'ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale la tutela del soggetto più debole della coppia sarebbe stata senza dubbio compromessa.

Insomma, usando le parole del TAR, "solo un'interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, nel caso contrario, potrebbe essere di fatto "costretto" ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte".

La circolare del Ministero dell'interno va annullata.

Data: 11/07/2016 19:50:00
Autore: Valeria Zeppilli