Militari: la difesa dell'unità familiare
I giudici accolgono il ricorso del militare
Il ricorso ha buon esito in quanto l'accorta magistratura, condividendo i contenuti dell'atto introduttivo del processo, tratteggia gli aspetti salienti della norma in esame.
Dicono infatti i giudici che in forza dell'art. 42-bis un pubblico dipendente genitore di un figlio minore fino a tre anni ha la possibilità di essere assegnato a un reparto vicino alla sede di lavoro dell'altro genitore.
E' vero che è un "interesse legittimo" e non un diritto, ma è altrettanto vero che questa qualificazione non lo degrada al punto che da poter essere negato per il solo fatto che l'Amministrazione capricciosamente lo voglia.
Il segno più importante di questa pronuncia è però il seguente: la presenza di entrambi i genitori nella prima infanzia risulta un bene tutelato nell'ambito della difesa della famiglia e dei minori sancita a livello Costituzionale e da Convenzioni internazionali, per questo ogni diniego amministrativo merita una profonda motivazione, anche alla luce della possibilità di un'assegnazione frazionata.
L'assegnazione frazionata e le mansioni diverse
Dicevamo: il dissenso dell'amministrazione deve per forza essere motivato, anche alla luce della possibilità di un'assegnazione frazionata.
Nello specifico del caso esaminato dal Tar Trieste, la moglie risulta assunta a tempo determinato in territorio di Taranto, per cui la richiesta del Militare ha i presupposti di legge.
Per di più, la motivazione dell'atto gravato è scarna, in quanto non considera affatto la possibilità di un'assegnazione a titolo frazionato o temporaneo, oppure in mansioni diverse da quelle attuali.
La conclusione logica di queste considerazioni è che il diniego va annullato sicuramente, con l'obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi in merito.
In pratica: cosa fare in caso di rigetto dell'istanza?
Autore: Avv. Francesco Pandolfi