La chiusura anticipata del processo esecutivo per antieconomicità della procedura
di Valeria Zeppilli – Con ordinanza del 7 luglio scorso (qui sotto allegata) il Tribunale di Pavia ha fornito un'importante interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
A scioglimento di una riserva assunta in udienza e all'esito di una serie di importanti considerazioni, il giudice, nel caso di specie, ha rigettato la domanda del debitore di chiusura anticipata di una procedura esecutiva.
Le argomentazioni alla base sono degne di particolare nota in quanto analizzano l'articolo 164-bis sotto numerosi punti di vista.
In particolare si è evidenziato che la ratio della norma sopra citata va individuata nella tutela del buon andamento della giustizia. Essa, infatti, è tesa ad evitare che delle procedure esecutive indonee nei fatti a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori proseguano per un tempo indeterminato e con un dispendio inutile di risorse.
Di conseguenza, per il Tribunale la disposizione in commento non può essere considerata come un mezzo per contemperare il soddisfacimento dei crediti e l'interesse del debitore a non veder il proprio bene svenduto.
L'esecutato ha un interesse solo indiretto alla chiusura anticipata per infruttuosità: il risultato di sottrarre i beni al procedere dell'esecuzione, infatti, non è oggetto di tutela diretta da parte della normativa primaria.
Per il Tribunale quando si parla di ragionevole soddisfacimento ci si riferisce ai crediti azionati nell'esecuzione mentre deve escludersi che possa essere proseguita una procedura che ha come unico fine quello di recuperare le spese sostenute e sostenende nell'esecuzione stessa.
L'ordinanza in commento, infine, ha sottolineato che l'antieconomicità della procedura, in forza delle previsioni di cui all'articolo 164 bis disp. att. c.p.c., va valutata utilizzando tre criteri: quello dei costi necessari per la sua prosecuzione, quello delle probabilità di liquidazione del bene e quello del presumibile valore di realizzo.
Testo dell'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Art. 164 bis. Infruttuosità dell'espropriazione forzata
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Autore: Valeria Zeppilli