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Procedimento di mediazione: la fase di avvio

La presentazione dell'istanza e l'adesione della parte invitata sono momenti fondamentali della mediazione, che si può concludere anche con il primo incontro


Chi può presentare la domanda di mediazione

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La risposta è contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato e integrato dalla riforma Cartabia, dove si legge che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia“ specificando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili.

Dal punto di vista formale il Legislatore ha chiarito che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” e che “al procedimento di applica il regolamento dell’organismo scelto dalla parti”. Dalla lettera della norma emerge quindi che non è prevista una forma ad hoc per la domanda.

Ciò significa che l'istanza può essere redatta in forma libera, anche se in genere ogni organismo di mediazione ha i propri moduli personalizzati, che richiedono l’inserimento delle seguenti informazioni di base:

Quanto ai documenti da allegare all'istanza nulla è indicato, ma è consigliabile allegare tutta la documentazione inerente la controversia al fine di consentire al mediatore di conoscere appieno tutti gli aspetti della lite.

Per completezza si ricorda comunque che la riforma Cartabia offre la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica e che, in questo caso ogni atto viene formato e sottoscritto nel rispetto delle regole previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e che gli stessi possono essere trasmessi a mezzo pec o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Effetti della domanda di mediazione

Da quando la domanda perviene poi a conoscenza delle parti essa interrompe la prescrizione, proprio come la domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Domanda obbligatoria in mediazione: le materie

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L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 specifica le materie per le quali, in caso di controversia, è obbligatorio presentare la domanda in mediazione perché condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

La riforma Cartabia, all’elenco delle materie, ne ha aggiunte di ulteriori (come sotto evidenziate in grassetto).

La mediazione quindi, ad oggi, è obbligatoria nelle seguenti materie:

- condominio;

- diritti reali;

- divisione;

- successioni ereditarie;

- patti di famiglia;

- locazione;

- comodato;

- affitto di aziende;

- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;

- risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

- contratti assicurativi, bancari e finanziari;

In tutte queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di avviare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito della possibilità di procedere alla mediazione, delle relative agevolazioni fiscali e dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Adesione della parte invitata

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La parte invitata alla procedura di mediazione deve prendervi parte personalmente, così come quella che avvia la procedura. Solo in presenza di giustificati motivi infatti le parti possono delegare un rappresentante per farsi sostituire in detta sede. E’ necessario però che il delegato sia a conoscenza ovviamente dei fatti da cui è scaturita la controversia e che lo stesso sia munito di procura speciale e sostanziale che gli attribuisca il potere specifico di mediare.

Occorre tuttavia chiarire che ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, quando la mediazione è obbligatoria nelle materie previste dalla legge o quando la stessa viene disposta dal giudice le parti sono assistite dai loro rispettivi avvocati.

Mancata adesione alla mediazione: conseguenze

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In questa ipotesi, ossia in caso di mancata partecipazione al primo incontro di mediazione contemplata dall’articolo 12 bis del dlgs 28/2010, il giudice può ricavare dalla condotta argomenti di prova nel giudizio successivo ai sensi dell’art. 116 comma 3 c.p.c

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, nei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda, comporta la condanna al pagamento di una somma dello stesso importo previsto per il contributo unificato della causa. Sanzione che viene irrogata dal giudice.

Non solo, quando il giudizio giunge alla fine, su istanza di parte, il giudice può condannare la parte soccombente in giudizio che non ha partecipato alla mediazione a pagare una somma in favore della controparte. Detta somma, che il giudice determina in via equitativa, non può superare però il valore massimo delle spese del giudizio che sono maturate dopo che si è conclusa la procedura di mediazione.

Data: 25/02/2024 09:00:00
Autore: Luisa Camboni