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Canone Rai: il Tar conferma va pagato

Il giudice amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Codacons e Altroconsumo


di Marina Crisafi – Il canone Rai in bolletta è legittimo e va pagato. Così, il Tar del Lazio ha tolto ogni speranza di vedere annullato l'inserimento del canone tv nella bolletta della luce, respingendo il ricorso presentato dal Codacons e Altroconsumo.

Entrambe le associazioni avevano impugnato nei mesi scorsi il decreto del ministero dello sviluppo economico con cui è stata data attuazione alla modalità del pagamento dell'abbonamento tv in bolletta, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (leggi: "Canone Rai: il decreto finisce davanti al Tar").

Per i consumatori, tale provvedimento non solo era stato emanato con notevole ritardo (dopo la bocciatura preventiva, peraltro, del Consiglio di Stato), ma era da ritenersi illegittimo anche per le numerose incongruenze nello stesso contenute, "con ulteriori rinvii a nuovi provvedimenti su aspetti essenziali per i consumatori, quale quello dei rimborsi per gli addebiti inesatti" e per le indicazioni per nulla chiare.

Ma il giudice amministrativo laziale, riservando al merito "la valutazione delle eccezioni processuali sull'ammissibilità e tempestività del ricorso", come riportato da Il Tempo, ha ritenuto che il ricorso dei consumatori non presentasse "profili di fondatezza in relazione alla dedotta questione di costituzionalità della legge n. 208/2015" né tanto meno in relazione alle altre censure, visto che le modalità previste per la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo "non appaiono eccessivamente onerose né sproporzionate, e d'altro canto soddisfano esigenze di uniformità e completezza delle dichiarazioni da rendere, anche al fine di evitare un possibile contenzioso".

Quanto al possibile danno per i consumatori, infine, il Tar ha sottolineato che "l'avvocatura dello Stato ha dichiarato che l'Agenzia sta accettando tutte le dichiarazioni di non detenzione anche presentate entro il termine ultimo – sebbene - non redatte sul modulo predisposto purché conformi nella sostanza alle indicazioni che il modulo prescrive". Per cui, l'eventuale danno "appare non irreparabile, essendo esso ristorabile in sede di merito".

Data: 04/08/2016 05:00:00
Autore: Marina Crisafi