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Niente sospensione feriale per il pagamento della sanzione amministrativa ridotta

Per la Cassazione non è possibile ampliare la disciplina ex lege 742/69 ai termini non propriamente processuali


di Lucia Izzo - Non si applica la sospensione feriale dei termini in caso di sanzione amministrativa che prevede il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 16251/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sugli effetti della sospensione dei termini sul processo tributario (per approfondimenti: Processo tributario: gli effetti della sospensione dei termini dall'1 al 31 agosto).

La ricorrente, i cui sessanta giorni per il pagamento ridotto scadevano nel periodo di sospensione feriale, si duole che la sentenza impugnata non abbia ritenuto soggetto alla sospensione feriale il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione in materia di infrazioni al codice della strada.

I giudici rammentano che il legislatore, a fronte della commissione di una violazione del codice della strada, ha configurato una serie di rimedi di differente natura, tra cui l'effettuazione di un pagamento che consente al trasgressore di beneficiare di una riduzione della sanzione, determinata per legge nella misura del minimo edittale (salve ulteriori riduzioni nel caso in cui il pagamento avvenga in termini particolarmente ravvicinati rispetto alla contestazione o alla notificazione della violazione).

L'adempimento deve essere posto in essere entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione e comporta la conseguenza che una volta effettuato non è più possibile ricorrere al prefetto o al giudice di pace.

Si vuole così incentivare la definizione in tempi rapidi delle conseguenze sanzionatore delle violazioni al codice della strada, lasciando scegliere al sanzionato se usufruire del beneficio del pagamento in misura ridotta, ovvero proporre ricorso al prefetto, o al giudice di pace.

Con riferimento al termine per il pagamento in misura ridotta, la Corte ha già avuto modo di affermare che "la sospensione feriale dei termini, prevista per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace, non è applicabile al pagamento dell'oblazione".
Tale sospensione, se è necessaria al fine di garantire al destinatario della contestazione uno spatium deliberandi effettivo in ordine ad un'attività prettamente tecnica (la proposizione di un ricorso) che potrebbe essere compromessa dalla chiusura degli studi legali nel periodo feriale, non appare invece
necessaria per assicurare il compimento di una attività materiale come quella del pagamento dell'oblazione, il cui spatium deliberandi, fissato in 60 giorni, non risente in alcun modo del periodo feriale ed è comunque assicurato nella sua interezza


La previsione da parte del legislatore della sospensione feriale dei termini risponde, come sottolinea la Cassazione, a una ratio ben precisa (quella di consentire la difesa tecnica in giudizio), che non permette di ampliarne l'applicabilità ai termini per il pagamento dell'oblazione, poiché questi ultimi non sono termini processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio.

Quindi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel negare l'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 al di fuori dal processo e degli atti di accesso al giudice; del resto, la sospensione feriale dei termini, in considerazione della sua ratio, non si addice ad istituti che consistono nel mero compimento di attività materiale, che non richiede la necessità di un'assistenza tecnica in senso stretto.

Deve quindi ribadirsi il principio per cui la lettera e la ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la sospensione feriale dei termini e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria, ma non consentono di ampliarne l'applicabilità al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, anche se da detto pagamento deriva la preclusione della successiva opposizione in sede giurisdizionale, atteso che il detto termine di sessanta giorni non è un termine processuale e attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo.
Data: 04/08/2016 19:00:00
Autore: Lucia Izzo