Mantenimento: il ritardo di pochi mesi non è reato
Assolto dal Tribunale di Firenze per il reato ex art. 570 c.p. un marito che ha provveduto a saldare in unica soluzione il ritardo accumulato per ragioni di lavoro
di Lucia Izzo - Non è integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se il genitore ha versato in ritardo tre sole mensilità il mantenimento destinato ai figli, se il ritardo è dipeso da ragioni di lavoro e l'importo è stato successivamente saldato in unica soluzione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2208/2016 (qui sotto allegata) dello scorso 20 aprile.
L'uomo, imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., aveva omesso di corrispondere alla moglie separata l'assegno mensile per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori.
Alla luce delle prove assunte il Giudice, tuttavia, ritiene che l'imputato debba essere assolto del reato di cui agli artt. 81 c.p. 3 L. 54/06 in relazione all'art. 570, 2 comma c.p., in danno dei figli minori perché il fatto non sussiste.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla ex, risulta che l'uomo, ad eccezione del limitato periodo contestato, ha sempre pagato e contribuito al sostentamento economico della famiglia, anzi, provvedendo anche in anticipo al mantenimento dei figli, cumulando più mensilità, data l'eventualità di doversi assentarsi da casa anche per settimane consecutive per ragioni di lavoro.
È proprio a causa del suo lavoro, quale carabiniere addestratore dei cani molecolari, volti alla ricerca di persone scomparse, ad aver determinato il ritardato pagamento, essendosi dovuto assentare per lungo periodo, circostanza che non gli ha impedito di porre rimedio successivamente versando alla ex sia gli arretrati che la somma dovuta per la mensilità allora corrente nonché le spese straordinarie, circostanza quest'ultima puntualmente documentata, nonché ammessa dalla stessa parte offesa.
L'uomo ha addotto altresì, per giustificare il ritardo, difficoltà economiche a cui è andato incontro nel periodo in contestazione, e ancora perduranti: percependo uno stipendio mensile variabile da un minimo di 1400 Euro ad un massimo 1800, somma da cui debbono essere sottratti, mensilmente, 750 Euro di mantenimento, e, a mesi alterni 400 Euro per il mutuo della casa coniugale, la somma residua risulta piuttosto esigua per poter soddisfare le esigenze anche primarie della propria vita.
Per i giudici neppure è possibile ritenere che i figli versassero in uno stato di bisogno, né che fossero privi dei mezzi necessari alla sussistenza: la ex, infatti, ha sempre svolto attività lavorativa, sebbene con un contratto part-time, e il marito ha sempre rispettato gli obblighi di visita settimanali, durante i quali si è preso cura dei tre figli, economicamente e non solo, avendo in precedenza sempre pagato le somme dovute anche in esubero; in aggiunta, ha messo a disposizione della ex - coniuge, per un lungo lasso di tempo dopo la separazione, la cospicua somma di denaro derivante dalla vendita di un immobile, a cui la donna ha attinto abbondantemente.
Per di più, il ritardato pagamento delle tre mensilità non è dipeso da una condotta dolosa dell'imputato, ma è stato causato dalla sopravvenienza di impegni professionali e di impreviste difficoltà finanziarie del tutto ragionevoli e documentate. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che "il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi; inoltre si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto deve fornire" (Cass. Sez. VI pen., 02.07.2012, n. 25596). La Suprema Corte Penale (28 agosto 2012 n. 33319) ha precisato ancora che "l'inadempimento saltuario non è reato".
Per mera completezza, a proposito della questione delle spese straordinarie, il giudice rammenta che, secondo la Corte di Cassazione, "quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, anche l'obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, essendo generiche o indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l'accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione" (Cass. 24/02/2011 n. 4543).
Autore: Lucia Izzo