Volo cancellato: diritto al rimborso o alla riprotezione
di Marina Crisafi - Se il volo viene cancellato i passeggeri hanno diritto di scegliere tra il rimborso o la riprotezione, in base a quanto prevede la Carta dei diritti dei passeggeri. A ricordarlo è l'Unione nazionale consumatori, con una nota che fa seguito al recente blocco informatico che ha costretto la Delta Air Lines a sospendere i propri collegamenti a livello mondiale, richiamando i vari diritti spettanti ai passeggeri:
Diritto al rimborso o alla riprotezione
Il passeggero, ricordano i consumatori, per la parte del viaggio non effettuata (o anche per quelle già effettuate se diventate inutili rispetto al programma di viaggio) ha il diritto di ottenere il rimborso dell'intero costo del biglietto entro sette giorni e senza penali, oppure di scegliere la riprotezione, ovvero l'imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, il prima possibile o in una data a lui più confacente, a seconda però della disponibilità dei posti.
Diritto all'assistenza
Non solo. Secondo quanto spiega l'Unc, il consumatore ha diritto, gratuitamente, all'assistenza, ossia ad almeno 2 telefonate, fax o mail e pasti e bevande in relazione all'attesa e, se si rende necessario il pernottamento, anche ad un'adeguata sistemazione in albergo, ivi compreso il trasporto dall'aeroporto al luogo di sistemazione.
Compensazione pecuniaria
Infine, indipendentemente dalla scelta effettuata (rimborso o riprotezione), i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria, pagata in contanti (salvo che il passeggero non preferisca buoni viaggio o altri servizi) che va da 250 euro per le tratte fino a 1.500 km, a 400 per quelle tra i 1.500 e i 3.500 km, e fino a 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 km extra Ue.
Se viene offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo coincide con quello originario o non sia comunque superiore alle 2, 3 o 4 ore, la cifra della compensazione è dimezzata.
Il diritto invece non scatta laddove il consumatore sia stato informato della cancellazione del volo con almeno 2 settimane di preavviso, ovvero nei 7 giorni precedenti alla partenza con contestuale offerta di volo alternativo (il cui orario di arrivo non sia superiore alle 4 ore rispetto a quello del volo originario), o prima dei 7 giorni, qualora venga offerto un volo che consenta di raggiungere la destinazione finale non più tardi di due ore rispetto all'orario originariamente previsto.
Infine, precisano i consumatori, la compensazione pecuniaria non è dovuta se il vettore può dimostrare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali inevitabili, anche laddove siano state adottate tutte le misure del caso (come ad es. incidenti, meteo, scioperi, ecc.).
Data: 08/08/2016 22:00:00
Autore: Marina Crisafi