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Separazione e divorzio: a chi vanno i regali di nozze?

Come ripartire i doni di nozze quando il matrimonio finisce


Avv. Laura Bazzan - In caso di separazione e divorzio, la giurisprudenza chiamata a decidere sull'attribuzione all'uno o all'altro ex-coniuge dei doni di nozze ricevuti da parenti e amici in occasione del matrimonio si è da sempre orientata nel senso di distinguere l'ipotesi in cui il donante abbia inteso gratificare uno soltanto degli sposi ovvero il nucleo familiare, stabilendo che, nella prima ipotesi, i doni debbano andare al coniuge cui erano destinati; nella seconda ipotesi, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione (cfr. Cass. n. 2533/1952).

Quando beneficiari siano entrambi i coniugi e la separazione non sia addebitabile ad alcuno di essi, oppure quando non sia possibile determinare lo specifico destinatario del dono, la regola adottata è quella della divisione, da operarsi in natura ove possibile. In alternativa, la suddivisione dei doni viene operata in sede giudiziale vendendo i beni e ripartendo equamente il ricavato tra i coniugi.

In realtà, spesso i coniugi si riservano la ripartizione dei regali di nozze con accordi separati di cui danno menzione nell'accordo di separazione, sottoscritti contestualmente allo stesso. Nell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti, le ipotesi più frequenti sono quelle in cui ciascun coniuge tiene per sé i regali ricevuti dai propri parenti e amici e quelle in cui, pur avendo provveduto ad individuare la proprietà di ciascun regalo, i beni vengono lasciati nella casa coniugale nella disponibilità del coniuge affidatario. La suddivisione può essere altresì operata procedendo all'assegnazione del dono ad uno dei coniugi con compensazione dell'altro coniuge mediante l'attribuzione in denaro della metà del valore del medesimo bene o mediante assegnazione di altro bene di pari valore; meno praticata, l'assegnazione mediante estrazione a sorte.

Con preciso riguardo alle donazioni obnuziali, la giurisprudenza ha escluso che la disciplina dell'art. 785 c.c., che prevede la nullità sopravvenuta della donazione e la restituzione del bene al donante in caso di annullamento del matrimonio, sia applicabile anche alle ipotesi di divorzio, dal momento che "questo non elide in vincolo coniugale per vizi inerenti al suo momento genetico, ma ne presuppone la validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire dalla relativa pronuncia, e, quindi, lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni di quelle donazioni" (Cass. n. 11370/1991).

Data: 13/08/2016 15:55:00
Autore: Laura Bazzan