Fedina penale
La fedina penale è il termine atecnico del certificato penale del casellario giudiziale, contenente le condanne definitive a carico di un certo soggetto
Cos'è la fedina penale
Fedina penale è il termine che si usa comunemente per definire il certificato penale del casellario giudiziale (DPR n. 313/2002). Trattasi di un certificato che contiene tutte le condanne penali che sono diventate definitive nei confronti di una determinata persona fisica. Nel casellario giudiziale infatti vengono iscritti, tra gli altri "i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti."
Nel certificato non compaiono invece i provvedimenti definitivi che riguardano le contravvenzioni "per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena."
Ovviamente non vengono riportati nel certificato neppure le condanne per le quali il giudice ha disposto la "non menzione", che però figurano se la richiesta viene avanzata dalle autorità giudiziari per "uso giustizia".
Fedina penale pulita
La fedina penale si dice pulita quando il certificato penale del casellario giudiziale contiene la dicitura "Nulla" a significare che nei confronti di quel soggetto non ci sono iscrizioni a suo carico relative a condanne penali.
Controllo della fedina penale
Per verificare quindi se un soggetto ha subito condanne definitive di tipo penale, è possibile richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. Documento che non deve essere confuso con il certificato dei
carichi pendenti, che come dice la parola stessa, contiene i dati relativi ai procedimenti penali, che "pendono" in quel momento, a carico del soggetto in relazione al quale si vogliono acquisire le informazioni.
Richiesta online della fedina penale
Il Ministero della Giustizia, nella pagina dedicata ai
Servizi al cittadino, consente la prenotazione online dei certificati del casellario, compreso il certificato contenente la fedina penale del soggetto di cui si vogliono acquisire informazioni.
Prenotato il certificato, per il ritiro, basta recarsi presso la Procura indicata nella richiesta e consegnare il numero che viene assegnato al momento della prenotazione o la stampa della ricevuta che viene predisposta dal sistema una volta compilato il modulo per la prenotazione.
Cancellazione della prenotazione
Il servizio che consente di prenotare il certificato permette anche di cancellare la prenotazione già effettuata a meno che l'ufficio non l'abbia già presa in carico In questa ipotesi ci si rende subito conto se è impossibile procedere alla cancellazione perché il sistema non consente di concludere l'operazione.
Al ritiro può provvedere direttamente il richiedente o il soggetto a cui ha conferito delega apposita per il ritiro.
Costi del certificato penale
Per il ritiro del certificato è necessario pagare l'imposta di bollo e i diritti di certificato il cui importo varia a seconda che la domanda sia stata presentata con o senza urgenza.
Nel dettaglio è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ogni due pagine di certificato, a cui si aggiungono € 3,92 per i diritti e altri € 3,92 se viene richiesta l'urgenza.
Ci sono però dei casi in cui il rilascio del certificato è gratuito, ossia quando il documento è richiesto:
- per le procedure di adozione e affidamento di minori;
- per le controversie di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie;
- nei procedimenti in cui l'interessato beneficia del patrocinio gratuito;
- quando si presenta domanda per la riparazione dell'errore giudiziario.
A questi ai aggiungono poi i casi contemplati dal D.P.R. 642/72, tabella allegato B, in cui è prevista la sola esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.
Chi può richiedere la fedina penale
La richiesta dell fedina penale, come visto per il ritiro, può essere presentata direttamente dal soggetto interessato o da un suo delegato.
Ci sono poi dei soggetti che sono autorizzati dalla legge a chiedere il certificato penale del casellario giudiziario.
Il DPR n. 313/2002, che contiene il testo unico del casellario giudiziale ,prevede infatti che i certificati possono essere richiesti dai seguenti soggetti:
- dall'autorità giudiziaria, per motivi di giustizia penale;
- dal difensore se autorizzato;
- dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, se il documento è necessario allo svolgimento delle loro funzioni;
- dalla persona o dall'ente interessato a cui il certificato stesso si riferisce, senza dover addurre alcuna motivazione al momento della richiesta;
- dal datore di lavoro, se intende assumere un soggetto per svolgere attività che comportano il contatto regolare con minorenni. Questa richiesta, prevista e disciplinata dall'art. 25 bis del Tu del casellario, è disposta per accertare che persona che si intende destinare alle attività suddette non abbia riportato condanne per i seguenti reati: 600-bis (prostituzione minorile) 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).
Si può ripulire una fedina penale sporca?
Abbiamo visto che la fedina penale di un soggetto è pulita se riporta la menzione "Nulla", termine che sta a significare che a carico di quel soggetto non risultano condanne penali definitive. Situazione ben diversa dalla riabilitazione penale contemplata dall'art. 178 c.p.
Essa infatti si limita a prevedere che: "La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga altrimenti." In effetti la riabilitazione, una volta conclusa, non comporta la cancellazione delle condanne dal certificato penale, ma la menzione "riabilitato" accanto alla condanna per la quale è intervenuta.
Eliminazione definitiva delle iscrizioni
L'eliminazione definitiva delle iscrizioni infatti richiede tempi più lunghi, che variano in base al tipo di provvedimento. Tanto per fare qualche esempio:
- per i provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto d'imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- per i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
- per i provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto d'imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile.
A questi termine si affianca la regola generale, che al comma 1 dell'art 5 del DPR n. 313/2002 prevede che "Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita."
Eliminazione iscrizioni provvedimenti minori
Per quanto riguarda infine le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta, la legge dispone che siano eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona a cui si riferiscono, fatta eccezione per quelle relative al perdono giudiziale, che vengono eliminate al compimento del ventunesimo anno e tranne quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
Data: 14/04/2022 12:30:00
Autore: Annamaria Villafrate