Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

In arrivo il "congedo mestruale"

La proposta di legge per l'istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea all'esame della Commissione Lavoro alla Camera


di Marina Crisafi - Tre giorni al mese di riposo durante il ciclo mestruale. È questo l'obiettivo della proposta di legge presentata alla Camera nei mesi scorsi (prima firmataria la deputata Romina Mura) ed oggi all'esame della commissione lavoro, che mira ad istituire il "congedo per le donne che soffrono di dismenorrea" (qui sotto allegata).

Secondo i dati, le percentuali di donne italiane che ne soffrono sono allarmanti: dal 60% al 90%, si legge nella relazione al testo, "delle donne soffrono durante il ciclo mestruale e questo causa tassi dal 13% al 51% di assenteismo a scuola e dal 5% al 15% di assenteismo nel lavoro".

Da qui la proposta, che prende il via anche dal dibattito avviato in questa direzione negli Stati Uniti e riacceso di recente dalla decisione di un'azienda di Bristol, la Coexist, di inserire nello statuto l'esenzione dal lavoro per le impiegate nei giorni di picco del ciclo mestruale (leggi: "Arriva il congedo mestruale ma non in Italia").

I contenuti della proposta:

Tre giorni di congedo con certificato

La donna lavoratrice che soffre di mestruazioni dolorose (c.d. dismenorrea), prevede l'unico articolo della pdl, previa certificazione da parte di un medico specialista debitamente presentata al datore di lavoro, avrà diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese.

La certificazione medica va rinnovata ogni anno entro il 31 dicembre e presentata al datore di lavoro entro il successivo 30 gennaio.

Contributi e indennità piena

Durante l'astensione dal lavoro per "congedo mestruale", alla donna saranno comunque dovute una contribuzione piena ed una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il congedo mestruale non può essere equiparato alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e indennità spettante alla donna lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia.

Ambito di applicazione

Il diritto al congedo mestruale si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato, o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, sia a tempo indeterminato, che determinato o a progetto.

Data: 18/01/2017 19:50:00
Autore: Marina Crisafi