Professionisti: no alle doppie tasse sui compensi incassati dagli eredi
La FNC analizza le criticità legale alla doppia imposizione tra le imposte sui redditi e l'imposta sulle successioni
di Lucia Izzo - Con un documento dello scorso 15 luglio, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha affrontato il tema dei "Compensi incassati dagli eredi del professionista scomparso: IRPEF, successioni e IVA".
Il testo (qui sotto allegato) analizza i metodi per la compilazione delle dichiarazioni fiscali dei compensi spettanti a un professionista scomparso ma percepiti dai suoi aventi causa a titolo successorio. L'argomento è trattato ai fini delle imposte dirette, dell'imposta di successione e dell'imposta sul valore aggiunto.
Norme centrali a tal fine, si legge nel documento, sono l'art. 7, comma 3, del D. P. R. n. 917/1986 (TUIR) e il 21, comma 2 del medesimo testo unico, l'art. 35-bis del D. P. R. n. 633/1972 (D. IVA), e, in ultimo, l'art. 12 del D. Lgs. n. 346/1990 (TUS). Tale normativa, in particolare quella relativa al TUIR, implica, a causa delle interrelazioni presenti, alcune considerazioni specifiche in merito all'applicazione dell'imposta sulle successioni.
Tra le varie criticità che essa genera emerge, in particolare, quella attinente alla doppia imposizione tra le imposte sui redditi e l'imposta sulle successioni, risolta dal legislatore attraverso la previsione di un calcolo della base imponibile ai fini delle imposte dirette che deve tener conto della quota di imposta versata in ambito successorio. Oltre questa, si riscontrano criticità anche quanto al verificarsi del presupposto delle imposte sui redditi (e dunque dell'esistenza dell'obbligazione tributaria in capo agli eredi) e quelle attinenti alla ritenuta alla fonte e alla deduzione delle spese inerenti al compenso percepito.
In particolare, precisa la FNC, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto, si ritiene che gli eredi non debbano mai emettere fattura sui compensi da essi percepiti, ma, tutt'al più, una certificazione, qualora il de cuius non abbia fatturato precedentemente alla scomparsa.
Per quanto riguarda la doppia imposizione tra imposta sulle successioni e imposta sui redditi, la FNC si schiera a favore del filone dottrinale che si è opposto alla giurisprudenza secondo cui tale doppia imposizione non sussisterebbe perché "Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive".
A seguito di una particolareggiata analisi della materia, nelle sue conclusioni il documento precisa che, per quanto attiene all'imposta sulle successioni, la conclusione è che i crediti (derivanti dall'attività di lavoro autonomo del de cuius) potrebbero rientrare nell'attivo ereditario esclusivamente qualora siano esigibili (ancorché ancora non liquidati, nel qual caso, al momento della liquidazione, occorrerà presentare una dichiarazione di successione integrativa). Viceversa, nel caso in cui i crediti non siano esigibili, essi non dovrebbero rientrare nell'attivo ereditario. In quest'ultimo caso, verrebbero meno le criticità della doppia imposizione precedentemente indicate.
Tuttavia né in prassi, né in dottrina, né in giurisprudenza, è dato riscontrare apertamente la conclusione indicata; per cui, da tale silenzio, precisa la FNC, occorrerebbe viceversa concludere, più prudenzialmente, che tutti i crediti (che siano essi esigibili o meno) debbano rientrare nel computo dell'attivo ereditario.
Infine, per quanto attiene alle imposte sui redditi, la FNC ha evidenziato che le criticità attengono, principalmente, oltre alla questione della doppia imposizione e del realizzarsi del presupposto impositivo, alla sottrazione delle spese inerenti e alla ritenuta alla fonte da dover applicare.
Per quanto concerne le spese sostenute dallo scomparso, che esse devono essere indicate nella dichiarazione che gli eredi presentano a nome del de cuius; mentre le spese sostenute dagli eredi, inerenti all'attività del professionista scomparso, vanno scorporate dai compensi che i successibili dichiarano ai fini reddituali.
In ultimo, in ordine alla ritenuta alla fonte, essa deve essere certamente applicata da chi corrisponde le somme agli eredi in quanto consequenziale all'applicazione della normativa sul reddito di lavoro autonomo.
Data: 16/08/2016 10:00:00Autore: Lucia Izzo