Acquisti in spiaggia: quali sanzioni?
Avv. P. Francesca Micolucci - Molti sognano di fare le tanto desiderate vacanze in spiaggia; magari nel più completo relax e sperando di non essere di non essere in alcun modo disturbati.
Spesso però accade che durante le vacanze si voglia portare a casa un ricordo, acquistare dei pensierini da regalare alle persone care una volta rientrati a casa, un souvenir o magari fare degli acquisti dell'ultima ora a poco prezzo.
Per queste ragioni spesso ci si rivolge agli ambulanti che girano per le spiagge. Questo comportamento però può essere pericoloso e costare caro. Altre volte, invece, può capitare che sia lo stesso ambulante ad essere insistente nel voler vendere la merce (vestiti e/o oggetti di vario tipo).
Cosa prevede la legge?
A volte però la lotta a quella che è la vendita abusiva in spiaggia sembra non scoraggiare chi fa acquisti dai venditori abusivi. Questo tipo di shopping, infatti, potrebbe comportare il vedersi comminare delle multe salate.
Contro chi acquista merce contraffatta può scattare una sanzione amministrativa pecuniaria che può oscillare da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 7000 euro.
A stabilirlo è la legge n. 99 del 2009 che disciplina l'ipotesi in cui il compratore acquista prodotti contraffatti.
L'acquirente finale, quindi, non deve partecipare in alcun modo alla catena di produzione, di diffusione e distribuzione dei prodotti contraffatti, ma deve limitarsi esclusivamente ad acquistarli per uso personale.
In altri casi, invece, come l'acquisto di dvd, cd musicali, ecc., può costare caro a chi acquista poiché può scattare il reato di ricettazione.
Quando sussiste il reato di ricettazione?
Il reato di ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., sussiste se le cose vendute in spiaggia sono state prima rubate e successivamente acquistate da chi ha la consapevolezza di quanto accaduto. Il reato della ricettazione è, quindi, composto da due elementi:
· Il furto della merce;
· La vendita della stessa per ricavarne quello che sarà il profitto.
Per queste ragioni non è sufficiente che chi acquista sia accusato di ricettazione; è necessario che questi lo faccia al fine di rivendere a sua volta la merce contraffatta. Solo in questi casi scatta la ricettazione.
La differenza, quindi, non riguarda le modalità di vendita, ma la presenza o meno della buona fede di chi acquista e sia intenzionato a sua volta a rivendere la merce acquistata.
Quali misure possono essere attuate contro il commercio abusivo?
Molti comuni italiani, per scoraggiare il commercio abusivo, hanno predisposto un vademecum anti- falso, distribuendolo a tutti i gestori balneari.
Molto spesso infatti gli utenti non sono consapevoli dei rischi in cui si può incorrere quando si compra merce contraffatta; rischi che molto spesso possono ripercuotersi sulla salute.
Può accadere, infatti, che i prodotti contraffatti non rispettano i processi produttivi controllati con ovvi rischi per il nostro organismo e per la nostra salute.
Proprio perché essi contengono agenti chimici, coloranti e collanti allergeni possono, nei casi più gravi, risultare altamente cancerogeni. Inoltre la contraffazione provoca, indirettamente, gravi danni alla concorrenza sleale agli imprenditori; senza contare le ripercussioni sull'occupazione e il danno allo Stato per evasione fiscale.
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Autore: Avv. P. Francesca Micolucci