Cassazione: è reato trasportare pane fresco in sacchi scoperti
La cattiva conservazione riguarda sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione
di Lucia Izzo - Commette reato chi trasporta alimenti in cattivo stato di conservazione, ad esempio panificati non confezionati, ma posti in sacchi di farina riciclati e in ceste forate non coperte: lo stato di cattiva conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto, che le modalità estrinseche di conservazione, ossia a tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate, messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35179/2016 (qui sotto allegata) ha confermato la condanna ad un uomo, colpevole di aver detenuto per la vendita e trasportato 8 kg. di pane e 4 graffe in cattivo stato di conservazione, in quanto non confezionati, posti all'interno di sacchi di carta riciclati ed in ceste di plastica forate e non coperte.
A nulla serve all'imputato evidenziare che il furgone da lui utilizzato era autorizzato "al trasporto di derrate deperibili" e dunque disponeva dei presidi igienico-sanitari necessari per garantire la conservazione dei prodotti.
Gli Ermellini precisano che il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, mira non solo a prevenire mutazioni che sono qualificate come evento dannoso (prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze; prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc.), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha rilevato che nel furgone dell'imputato, adibito al trasporto di generi alimentari, erano stati rinvenuti dal personale della ASL NA prodotti non confezionati, sistemati in sacchi di carta già precedentemente utilizzati per il trasporto di farina, promiscuamente e in "ceste di plastica forate e non coperte" che non garantivano affatto dal contatto con elementi contaminanti presenti nell'ambiente esterno.
Tali modalità di conservazione e trasporto venivano correttamente ritenute non conformi alle "prescrizioni di legge che, per il pane, prevedono l'obbligo di imbustarlo" in quanto "inidonee" a garantire il mantenimento dei prodotti nel loro stato originario ed a scongiurare il pericolo di alterazione o contaminazione degli stessi.
Irrilevante la circostanza che il furgone fosse, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, abilitato al trasporto di derrate deteriorabili, poichè, trattandosi di pane non preconfezionata, la disciplina applicabile è quella in materia di trasporto del pane, ex L. n. 580 del 1967, art. 26, secondo cui: "Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento".
Ancora, infondata è la censura con la quale il ricorrente afferma che gli alimentari non fossero destinati alla vendita, ma al consumo dei propri familiari: per la Giurisprudenza, infatti, zintegra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori. Nel caso di specie l'imputato, in quanto socio di un noto caseificio, era dunque pacificamente operante nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
Inoltre, la stessa Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla L. n. 283 del 1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi dì distribuzione degli stessi. Destinatari delle disposizioni sono, infatti, tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie .
Data: 24/08/2016 19:00:00Autore: Lucia Izzo