Chi paga nei tamponamenti a catena?
- Tamponamento a catena e danni
- Colonna di veicoli in movimento
- Colonna di veicoli fermi
- La Cassazione sulla responsabilità nei tamponamenti a catena
Tamponamento a catena e danni
Quando si resta coinvolti in un tamponamento a catena la prima domanda che sorge spontanea è: chi paga i danni?
Infatti, nonostante tale tipologia di incidente sia una delle più diffuse, non sempre è chiaro come comportarsi. Le situazioni che possono verificarsi e che vanno tenute distinte quando si tenta di trovare una risposta al quesito sono due:
- colonna di auto in movimento e
- colonna veicoli fermi (ad esempio dinanzi al semaforo rosso).
Colonna di veicoli in movimento
Nel primo caso, se non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica del fatto, ogni tamponante è responsabile del tamponamento del veicolo dinanzi al suo dato che si verifica più di una violazione dell'obbligo di sicurezza. Di conseguenza, per i danni posteriori a pagare sarà sempre il veicolo che si trova dietro, mentre quelli anteriori restano a carico del singolo conducente.
I veicoli centrali, tuttavia, potranno fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il tamponamento.
Colonna di veicoli fermi
Quando, invece, il tamponamento a catena coinvolga una colonna di veicoli ferma, la responsabilità è interamente dell'ultimo veicolo in fila che, in movimento, abbia tamponato quello in sosta che lo precedeva innescando la serie di scontri. Non si applica, ovviamente, l'indennizzo diretto.
La Cassazione sulla responsabilità nei tamponamenti a catena
Merita di essere a tal proposito segnalata la sentenza numero 8481 del 27 aprile 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento la norma di riferimento è quella di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., con la conseguenza che si applica la presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di tamponante e tamponato, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, a meno che non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pronuncia con la quale i giudici hanno poi inoltre chiarito che nel diverso caso di scontri successivi tra veicoli in sosta in colonna l'unico responsabile dei diversi scontri è il conducente che, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli in colonna, li abbia determinati.
Concetti questi ribaditi anche dalla Cassazione n. 4304/2021, che fornisce in questo modo un quadro piuttosto chiaro sulla responsabilità in caso di tamponamenti a catena e quindi sull'obbligo risacitorio:
- "ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili;
- viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre
- nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., 19/02/2013, n. 4021, Cass., 15/06/2018, n. 15788).
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Data: 19/01/2022 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli