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Avvocati: febbre e tosse non bastano a rinviare l'udienza

Per la Cassazione, il legittimo impedimento del difensore deve essere tale da determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione


di Marina Crisafi - Febbre, mal di gola e tosse non bastano a rinviare l'udienza. Il difensore ammalato deve presenziare se l'impedimento non è tale da determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione. A confermarlo è la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 35258/2016, qui sotto allegata), ritenendo legittimo il provvedimento con cui il giudice non aveva accolto una richiesta di rinvio sulla base di un certificato medico che si limitava ad attestare l'infermità del difensore con esiti febbrili, senza indicare la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione.

A ricorrere innanzi al Palazzaccio è un imputato, condannato in appello, per reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo violazione di legge in relazione all'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio avanzata dal proprio difensore per ragioni di salute. Il che aveva comportato la nomina di un difensore di ufficio e all'esito della tenuta udienza di discussione la conferma della decisione di condanna emessa in primo grado. Orbene, il provvedimento di rigetto, a detta del ricorrente, sinteticamente motivato in riferimento alla circostanza che il certificato medico "parla esclusivamente di riposo per giorni due non evidenziandosi nessuna causa ostativa a partecipare all'udienza, avrebbe trascurato la patologia del difensore documentata con certificazione medica, in cui si legge «faringolaringite con tosse si consigliano due giorni di riposo e cure con astensione dal lavoro", determinandosi così una nullità "attinente all'assistenza dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che imporrebbe, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza".

Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. A parere degli Ermellini, infatti, seppur sinteticamente motivata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento appare corretta e - atteso che il certificato attestava soltanto "faringolaringite con tosse" senza far cenno alla sussistenza di patologia assolutamente impediente l'allontanamento dell'abitazione - esattamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza della S.C. (tra cui Cass. n. 3558/2014) da cui non vi è motivo di discostarsi.

È legittimo, infatti, ricorda la Corte, il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, l'intensità di tale stato "e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute".

Data: 29/08/2016 19:00:00
Autore: Marina Crisafi