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Processo civile: come si impugnano le sentenze non definitive

Rispetto alle sentenze non definitive la parte può fare riserva d'appello e di ricorso. Ecco come si impugnano le sentenze non definitive


Guida di procedura civile

di Annamaria Villafrate - Il regime delle impugnazioni delle sentenze non definitive è disciplinato dagli articoli 340 e 361 del codice di procedura civile, che si occupano, rispettivamente, della riserva facoltativa di appello e della riserva facoltativa di ricorso contro tali pronunce.

Quali sono le sentenze non definitive

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Preliminarmente va chiarito che sono sentenze non definitive quelle di condanna generica che accertano l'esistenza del diritto e alle quali deve seguire la sola pronuncia di quantificazione (art. 278 c.p.c.) e tutte le sentenze che non definiscono il giudizio, limitandosi a disciplinare aspetti preliminari di merito e questioni pregiudiziali al processo (art 279 c.p.c.).

La riserva di appello contro le sentenze non definitive

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Il nostro ordinamento prevede la possibilità di differire l'appello contro le sentenze non definitive, se la parte soccombente ne fa richiesta.

Tale riserva deve essere manifestata, pena la sua decadenza, entro il termine previsto per l'appello e, in ogni caso, entro la prima udienza che si svolge dinanzi al giudice istruttore dopo che la sentenza stessa sia stata notificata.

La riserva di appello contro le sentenza non definitive comporta l'obbligo di proporre l'impugnazione insieme a quella contro la sentenza che definisce il giudizio o a quella che la stessa parte o un'altra proponga contro una successiva sentenza che non definisce il giudizio.

Riserva di appello: quando è esclusa

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In alcuni casi, la riserva d'appello non è possibile e, se viene fatta, non produce alcun effetto.

Ci si riferisce alle ipotesi in cui un'altra parte abbia proposto immediatamente appello contro la medesima sentenza.

La riserva di ricorso contro le sentenze non definitive

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Al contrario della riserva di appello, la riserva di ricorso per Cassazione riguarda solo le sentenze non definitive previste dall'articolo 278 c.p.c. e non anche di cui al numero 4 dell'articolo 279. Essa può essere fatta, però, anche rispetto alle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio.

La riserva deve essere espressa, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e, in ogni caso, entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza.

Se la parte si è riservata il ricorso per Cassazione della sentenza non definitiva, questo va proposto insieme a quello proposto contro la sentenza che definisce il giudizio o contro un'altra sentenza non definitiva successiva.

Riserva di ricorso: quando è esclusa

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Anche la riserva di ricorso, così come la riserva d'appello, non può essere fatta se un'altra parte propone immediatamente ricorso avverso la stessa pronuncia. Se la riserva viene fatta comunque, rimane priva di effetto.

Come fare la riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive

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Dal punto di vista puramente pratico, sia la riserva d'appello che la riserva di ricorso si traducono in una dichiarazione orale (da trascrivere nel verbale di udienza) o scritta (con istanza specifica da allegare al verbale o da indicare in un atto giuridico da notificare al difensore) con cui le parti decidono di differire l'impugnazione della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella definitiva al fine d'impugnarle congiuntamente.

Data: 25/11/2019 16:00:00
Autore: Annamaria Villafrate