Processo civile: la revoca e la modifica delle ordinanze
Annamaria Villafrate - Il codice di procedura civile riconosce al giudice non solo il potere di emanare determinati atti giuridici (ai sensi dell'art. 131 C.P.C.: "La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.") ma anche quello di integrare, modificare e revocare alcuni dei propri provvedimenti.
Se per le sentenze l'unico rimedio (salvo i casi di errori materiali per i quali ci si può avvalere del procedimento per la correzione degli errori materiali) è quello delle impugnazione, le ordinanze e i decreti posso essere modificati per espressa previsione del codice di procedura civile.
La modificabilità e revocabilità dei decreti
Per quanto riguarda i decreti, l'art. 742 c.p.c. prevede la loro modificabilità e revocabilità "I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca".
La modifica e la revoca delle ordinanze
Quanto alle ordinanze, l'art. 177 c.p.c. dispone che "Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa" e che "le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate".
Sono previste però alcune eccezioni:
"Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
Diverse pronunce della Cassazione (n. 8932/2006, n. 8294/2005, n. 141014/20024) hanno sempre ribadito che le ordinanze non passano in giudicato e non possono produrre effetti preclusivi. Ogni questione decisa con ordinanza può dunque essere trattata nuovamente in sede decisoria poiché questo provvedimento è revocabile non solo su istanza di parte ma anche d'ufficio.
Fac-simile di istanza per la revoca o modifica di un'ordinanza
TRIBUNALE CIVILE DI ________
Sezione ____ - Giudice Dott. ________
R.G. n. _____/_____ - Udienza del __/___/____
ISTANZA PER LA MODIFICA E/O REVOCA DI ORDINANZA
PER
__________, in persona del legale rappresentante pro tempore , ___________( n a t o / a a _______, i l ___ / ___ / ____, C . F. : ____________ , r e s i d e n t e i n ________ ( __ ) , Via___________ CAP:_____, con sede legale in _________, Via __________,CAP: ______; C. F. e n. d'iscrizione al Registro Imprese di ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con ________ n a t o / a a _________ , i l __ / __ /____ , C . F. : _____________ , re s i d e n t e i n _____ (___ ) , Via___________ - CAP:_____), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura a margine di__________________ depositata il __________, dall'Avv. _________ (C.F.: _________________) presso il cui studio in_____________________, Via_____________n._____(CAP:______) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. ___________, oppure a mezzo posta elettronica c e r t i f i c a t a a l s e g u e n t e i n d i r i z z o : ____________________________________
- CONTRO
_______________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________ (se persona fisica sostituire con____________ C.F.:__________________)
- PREMESSO
1. In data ________, la _________ notificava alla ________ atto di citazione chiedendo che______________________________________ ____________________________________;
2. La causa veniva iscritta il giorno ______________ assumendo R.G.N. ______/______ presso il Tribunale di _________ ed assegnata al Giudice Dott. ________________, che fissava udienza di comparizione per il giorno ________;
3. Si costituiva ______ a mezzo l'Avv.__________ in data ________, chiedendo che___________;
4. All'udienza di prima comparizione del __________, il Giudice Dott. __________, concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 VI comma c.p.c e rinviava l'udienza al giorno __________ per l'ammissione dei mezzi istruttori;
5. In ossequio a quanto disposto dal Giudice, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
6. All'udienza del ____________ il Giudice ____________, dopo ampia discussione, si riservava di decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori;
7. A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza depositata in data ___________, ammetteva la prova avversa per ___________;
RITENUTO
8. Che, per ciò che concerne la prova per _______ richiesta da controparte, deve essere dichiarata inammissibile, poiché i capitoli formulati, oltre che generici, negativi e valutativi, sono diretti a provare circostanze da provare tramite documenti;
9. Che _____________________________________________________________________________________;
CONSIDERATO
10. Che la scelta di ammettere la prova testimoniale per circostanze che dovevano essere provate a mezzo documenti, può influenzare l'esito del giudizio, con danno a carico di ___________________.
****
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a
RICORRE
all'Ill.mo Tribunale Civile di _______, affinché Voglia, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza _________, rigettare integralmente la prova per __________ come formulata da ________ nella rispettiva memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c, per i motivi esposti nella presente istanza e nelle memorie in atti.
_________, lì _________
(Avv__________________)
Data: 08/09/2016 18:00:00Autore: VV. AA.