Divisione in natura e modifica delle quote dei condividenti
Se è vero che la divisione immobiliare deve evitare la
costituzione di servitù, è altrettanto vero che non tutte le servitù sono così gravi da giustificare sostanziali espropri a favore di uno solo dei condividenti, con grave vulnus al principio di divisione in natura del bene secondo le rispettive quote. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva operato la divisione del bene comune, costituito da un'area circostante una villetta bifamiliare, attribuendo al condividente titolare della minor quota una parte del bene comune maggiore di quella di cui lo stesso era titolare)
Data: 16/03/2005
Autore: www.ilcaso.it