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Forze armate e benefici combattentistici: i requisiti del "servizio per conto ONU" e delle "zone d'intervento"

Commento e sintesi della sentenza della Corte dei Conti sez. giurisd. Puglia n. 160/2016


Avv. Francesco Pandolfi - Tutte le volte in cui abbiamo parlato di benefici combattentistici sono balzati all'evidenza i criteri di fondo utili alla riconoscibilità degli stessi, certamente, va detto, mai spontaneamente da parte dell'Amministrazione militare quanto piuttosto ottenuti combattendo nelle varie sedi giudiziali, tanto avanti il Tar e Consiglio di Stato quanto alla Corte dei Conti.


Un chiarimento su due di questi criteri, l'aver svolto "servizio per conto ONU" e la "zona d'intervento", ci viene dalla Corte dei Conti sez. giurisdizionale Puglia che, con la sentenza n. 160/16 depositata il 10.05.2016 ha focalizzato l'attenzione su questi importanti aspetti.

La sentenza è assai chiara.

Il ricorrente chiede il riconoscimento dei benefici per il trattamento pensionistico e invoca l'articolo unico della legge n. 1746/62.

La Corte osserva che affinché questa norma possa essere utilmente applicata occorre che:

1) la prestazione del servizio sia avvenuta per conto dell'O.N.U.

2) la stessa prestazione sia svolta in "zone d'intervento".

Estratti i due importanti criteri guida (applicabili in tutti i casi analoghi) la Corte spiega che, con riferimento ad esempio alla missione Sharp Guard lanciata dalla Nato e dalla Ueo nel corso di una seduta congiunta del Consiglio Nord Atlantico e del Consiglio dell'Unione Europea Occidentale per garantire il rispetto dell'embargo di armi nell'Adriatico (come dichiarato dalle Nazioni Unite in relazione al conflitto con la ex Jugoslavia), il comando congiunto NATO / UEO esclude che essa ricada sotto l'egida ONU.


E' questo un caso paradigmatico, di esclusione dal riconoscimento dei benefici, che però torna utile lo stesso per comprendere la ratio dei criteri utilizzati dalla Magistratura per valutare la sussistenza o meno del diritto.

Per concludere la riflessione sul punto dopo aver esaminato il pensiero della Corte dei Conti,
un dato che tutti i militari interessati alla domanda potranno tenere presente è quello in forza del quale, in generale, deve escludersi che il servizio prestato ricada nella previsione di legge (e quindi ammetta ai benefici) se viene svolto per conto delle organizzazioni regionali NATO e UEO, anche nell'ipotesi che queste abbiano operato per il rispetto di risoluzioni O.N.U.

Infine, attenzione va riposta sull'aspetto della "zona d'intervento".

Ad esempio, nel caso commentato dubbi sono sorti sulla riconoscibilità di una zona d'intervento consistita nella scorta di navi fermate in alto mare da militari e condotte all'interno di rade e porti.

In conclusione


Le "zone d'intervento" sono tutte quelle aree operative di impiego di militari italiani all'estero, comprese nel Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa e aggiornato ogni 2 anni.
Le prestazioni del servizio avvenuto per conto ONU sono quelle cui fa riferimento la L. n. 1746/62.

Cosa può fare il militare interessato


Può espletare tutti gli adempimenti e le formalità previste per la presentazione della domanda tendente ad ottenere il riconoscimento dei benefici in parola (Studio Cataldi, Diritto Militare: come fare per ottenere i benefici combattentistici, 07.05.2014), avendo cura di controllare anche la sussistenza dei due criteri guida spiegati.


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blog www.pandolfistudiolegale.it
Data: 06/09/2016 15:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi