Ue: legittima l'imposizione IVA sulle prestazioni degli avvocati
Per la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione consente allo Stato di passare dall'esenzione all'obbligo di versare l'imposta
di Lucia Izzo - Ammissibile la soppressione dell'esenzione dall'IVA da parte dell'UE per i servizi prestati dagli avvocati. Pertanto, non viola il diritto dell'Unione la decisione di uno stato che con apposita legge modifica il sistema interno passando dall'esenzione all'obbligo di versare l'imposta.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 28 luglio (qui sotto allegata), riguardante la causa C-543/1, che si è pronunciata sull'interpretazione e sulla validità della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
Nell'ambito del procedimento principale, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) è stata investita di una serie di ricorsi per l'annullamento dell'articolo 60 della legge del 30 luglio 2013. Detta disposizione, con effetto al 1° gennaio 2014, ha posto fine all'esenzione IVA per le prestazioni di servizi degli avvocati, che il Belgio aveva mantenuto in vigore sul fondamento della disposizione transitoria dell'articolo 371 della direttiva 2006/112. Per effetto di tale modifica si è passati nel paese da un sistema di esenzione dall'aliquota IVA del 21% all'obbligo di versamento, con esclusione del gratuito patrocinio.
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di esaminare la validità della direttiva 2006/112 per verificare se l'aumento dell'IVA è compatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con il principio della parità delle armi sanciti all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poichè dette disposizioni assoggettano all'IVA i servizi prestati dagli avvocati agli individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito
La Corte di Giustizia evidenza che l'accesso alla giustizia e l'effettività della tutela giurisdizionale dipendono da una moltitudine di fattori di varia natura, pertanto i costi afferenti a un procedimento giudiziario, tra i quali l'IVA che grava sulle prestazioni di servizi degli avvocati, ben possono influire sulla decisione dell'individuo di far valere i propri diritti in giudizio facendosi rappresentare da un avvocato.
Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza della Corte, elaborata in più ambiti diversi dal diritto dell'IVA, che la tassazione di tali costi può essere messa in discussione alla luce del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta soltanto quando tali costi abbiano un carattere insormontabile.
Come ha anche rilevato il governo belga, l'assoggettamento di tali servizi all'IVA al tasso del 21% non implica, nella medesima proporzione, un aumento degli oneri degli avvocati in quanto soggetti passivi, poichè i professionisti hanno diritto di detrarre l'IVA che grava sull'acquisto di beni o di servizi nell'ambito dei servizi che essi stessi forniscono, conformemente all'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112.
Pertanto, prosegue la Corte, siccome l'esercizio del diritto a detrazione vale a ridurre i loro oneri, la misura in cui gli avvocati sono economicamente tenuti a riversare l'onere risultante dall'IVA sui propri onorari e sui propri clienti è incerta, tanto più in Belgio, paese dove è applicato un regime di onorari liberamente negoziati. Nell'ambito di un tale regime, fondato sulla concorrenza tra gli avvocati, questi ultimi sono indotti a tener conto della situazione economica dei propri clienti.
Da ciò deriva la conclusione secondo cui l'importo dell'IVA di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce, di gran lunga, la frazione più significativa dei costi afferenti a un procedimento giudiziario, e pertanto l'assoggettamento dei servizi prestati dagli avvocati all'IVA non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all'accesso alla giustizia o che renda l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
Medesima conclusione per il principio di parità delle armi, poichè, sebbene l'assoggettamento all'imposta e l'esercizio del diritto a detrazione siano atti a conferire, a parità di importo dell'onorario, un vantaggio pecuniario all'individuo con qualità di soggetto passivo rispetto all'individuo che non lo è, tale vantaggio pecuniario non è comunque in grado di pregiudicare l'equilibrio processuale delle parti.
Pertanto, dall'esame della direttiva 2006/112/CE non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all'imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio. Inoltre, L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto.
Data: 06/09/2016 18:00:00Autore: Lucia Izzo