Investigatore privato: costi rimborsabili in caso di infedeltà?
di Valeria Zeppilli – La prassi di rivolgersi a un investigatore privato per indagare su una sospetta infedeltà coniugale è ormai molto diffusa.
Se alcune volte la relazione clandestina del partner esiste solo nell'immaginazione di chi ingaggia il detective, altre volte pedinamenti e appostamenti confermano i dubbi che hanno spinto a conferire l'incarico.
Gli investigatori privati offrono un servizio professionale complesso che, ovviamente, ha dei costi. Molti, a tal proposito, si pongono una domanda: se il tradimento sospettato si è dimostrato effettivo, quanto speso per la parcella dei detective può essere chiesto indietro al partner fedifrago?
Alcuni ritengono che la risposta vari a seconda che l'infedeltà sia alla base della crisi coniugale o ne rappresenti una conseguenza. Un po' come avviene con l'addebito, solo nel primo caso l'investigatore privato sarebbe rimborsabile.
In realtà la giurisprudenza non la pensa esattamente così. Anzi.
La Corte di cassazione civile, ad esempio, con la sentenza numero 8512 del 12 aprile 2006 ha ritenuto che le spese sopportate da un coniuge per le investigazioni non sono ripetibili nei confronti dell'autore del tradimento, in mancanza del necessario rapporto di causalità.
Infatti, il ricorso alle prestazioni di investigatori privati da parte di chi lamenti che il compagno stia violando il suo dovere di fedeltà, volto ad acquisire la prova del tradimento, non può essere ricondotto alla relazione extraconiugale dal punto di vista della causalità efficiente.
Tale pronuncia, peraltro, non costituisce una statuizione isolata in materia ma è frutto di un orientamento già affermato da diversi anni, a partire dalla decisione numero 683/1975, sempre della Cassazione.
Insomma: oltre che a fugare ogni dubbio circa una relazione clandestina del coniuge, le risultanze dell'attività svolta da un investigatore privato sono utili, semmai, a far dichiarare l'addebito della separazione in quanto potranno fare ingresso nel processo. I costi, però, restano a carico di chi li sostiene.
Data: 11/09/2016 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli