Danni da rumore: tirata d'orecchie della Cassazione per i giudici che non ammettono la CTU
Bocciati Tribunale e Corte d'appello che non avevano ammesso la richiesta CTU adducendo che non si tratta di mezzo istruttorio
di Lucia Izzo - Vanno espletati gli accertamenti peritali al fine di valutare se l'attività di sfasciacarrozze posta nell'immediata prossimità delle abitazioni abbia provocato un eventuale danno alla salute e agli immobili presenti. Non è ammissibile, in tali casi, negare la C.T.U. affermando che non si tratta di un mezzo istruttorio e che il suo utilizzo può avvenire solo laddove la parte assolva il proprio onere probatorio.
Con questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 17685/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata per manifesta insufficienza della motivazione.
Nella vicenda, riguardante il risarcimento danni a causa di immissioni di rumore, fumi, vibrazioni lamentate dai ricorrenti a causa dell'attività di raccolta e il commercio di materiali ferrosi, la Corte d'Appello, aderendo al giudizio del Tribunale, aveva ritenuto che non vi fosse prova certa né del superamento dei limiti di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., né dei danni al fabbricato nel quale tutta le persone coinvolte nella vicenda abitavano o lavoravano, e neppure che tutto quanto allegato e lamentato
cagionasse con nesso eziologico certo, un danno alla salute.
La Corte territoriale ha aggiunto che i certificati medici "non fornivano la dimostrazione necessaria sul punto" e ha negato l'ammissione di accertamenti peritali relativi alla valutazione delle immissioni e al danno alla salute perché "la c.t.u. non è un mezzo istruttorio", ma sarebbe utilizzabile solo laddove la parte assolva il proprio onere probatorio.
Per gli Ermellini la consulenza tecnica, che di regola non è mezzo di prova ma sempre è mezzo istruttorio, in simili casi è doverosa e può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento dà accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.
In tal senso la valutazione del rapporto eziologico tra i fatti documentati in causa e la loro rilevanza sulla solidità dell'immobile e sulla salute degli attori, che lamentano tra l'altro ipertensione e affezioni dermatologiche, appare senz'altro "ipotesi ineludibile in cui è indispensabile il conforto specialistico".
Pertanto ha carattere di motivazione apparente quella del giudice che eluda la decisione di merito, rifiutando l'ammissione di consulenza tecnica in queste circostanze. Va aggiunto che la cessazione delle attività moleste non fa venir mano l'obbligatorietà dell'approfondimento istruttorio, che si impone al fine di verificare se sia possibile, mediante l'esame degli atti e adeguate indagini tecniche e anamnestiche, accertare la veridicità delle ipotesi di danno prospettate da chi agisce in giudizio, suffragate da riscontri presuntivi, descritti nel caso di specie dalle stesse sentenze di merito.
Data: 10/09/2016 21:30:00Autore: Lucia Izzo