Avvocati: obblighi sospesi per 6 mesi nei comuni del terremoto
di Marina Crisafi – Obblighi previdenziali, contributivi e cartelle sospese per gli avvocati residenti o esercenti nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione di Cassa forense nella riunione di ieri, deliberando una serie di misure a sostegno dei professionisti per far fronte alle conseguenze del drammatico sisma che ha colpito il Centro Italia.
Facendo seguito all'annuncio di interventi ad hoc anticipato nei giorni immediatamente successivi al sisma, la Cassa ha dato il via al pacchetto di misure riguardanti, nello specifico, tutti i legali iscritti che, alla data del 24 agosto scorso, vivevano o svolgevano attività forense nei 17 comuni (delle regioni Lazio, Umbria e Marche) danneggiati dal terremoto (come individuati nel decreto del Mef del 1° settembre scorso).
Di seguito le misure adottate:
Sospensione versamenti
Come reso noto dal comunicato firmato dal presidente Nunzio Luciano, la prima misura adottata dal consiglio di amministrazione di Cassa Forense riguarda la sospensione di ogni termine per gli obblighi relativi agli adempimenti previdenziali obbligatori e ai versamenti contributivi per un periodo di sei mesi.
Tale periodo decorre dal 24 agosto sino al 24 febbraio 2017.
Sospensione tasse e cartelle
A favore dei legali iscritti, inoltre, è stata prevista dall'istituto pensionistico la sospensione dei termini per la riscossione a mezzo di ruoli, "nonché la sospensione dei termini per il pagamento di riscatti, ricongiunzioni, iscrizioni retroattive, retrodatazione, facoltà di iscrizione ultraquarantenni e iscrizione facoltativa".
Anche in tal caso, il periodo di sospensione decorre dal 24 agosto sino al 24 febbraio 2017.
Contributi assistenziali
Infine, oltre allo slittamento delle scadenza, la Cassa ha evidenziato che spetterà ai "consigli degli ordini forensi competenti per territorio" dare diffusione a tutti i soggetti interessati delle informazioni relative alla possibilità di richiedere l'erogazione di contributi assistenziali, per come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. A), n. 3, del nuovo regolamento dell'assistenza.
Data: 09/09/2016 19:00:00
Autore: Marina Crisafi