Risarcimento del danno e prededuzione
Alla ragione di credito che trovi il suo fondamento in un
inadempimento verificatosi durante l'amministrazione controllata ed in relazione ad un
contratto la cui prosecuzione sia prevista come modalità di attuazione della procedura medesima, va riconosciuta la natura prededucibile dovendosi avere riguardo al momento in cui il fatto generatore della responsabilità è venuto in essere e non invece a quello, anteriore all'apertura della procedura, del sorgere del vincolo negoziale né sussiste plausibile ragione per discriminare, in tale contesto, le ragioni di credito di natura risarcitoria rispetto alle altre, stante la necessità di valutare in modo unitario le obbligazioni scaturenti dalla medesima fonte negoziale.Art. 111 l.f. La norma di cui all'art. 59 l.f. è applicabile a tutti i crediti per i quali la quantità di moneta legale è soggetta a variazioni fra i quali rientrano anche quelli denominati in valuta estera.Art. 59 l.f.
Data: 20/03/2005
Autore: www.ilcaso.it