L'usucapione abbreviata come eccezione a quella ordinaria
L'usucapione è un istituto giuridico che permette al possessore di divenire proprietario a titolo originario di un bene, se il possesso permane per il tempo previsto dalla legge (V. Usucapione: guida legale con fac-simile).
Usucapione ordinaria di immobili
Sono beni immobili quelli così classificati dall'art. 812 C.C, anche se la disposizione contiene un elenco meramente esemplificativo della categoria. Più semplicemente, costituisce un bene immobile ai fini dell'usucapione, una casa, un appartamento, un terreno, un fondo agricolo, un lastrico solare (in materia condominiale).
L'art. 1158 C.C., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili e dei diritti reali sugli stessi, stabilisce in 20 anni la durata del possesso necessario a usucapire.
Usucapione abbreviata di immobili
Il successivo art. 1559 C.C. prevede invece l'usucapione abbreviata o usucapione speciale di beni immobili. In questo caso, per usucapire un immobile o un diritto reale immobiliare è sufficiente un possesso di soli 10 anni se accompagnato da determinati requisiti: il possesso acquisito in buona fede da un soggetto diverso dall'effettivo proprietario del bene e un titolo idoneo al trasferimento dello stesso, che deve essere trascritto da colui che lo possiede. L'usucapione decennale è quindi una sorta di vantaggio accordato al possessore per la sua buona fede.
Usucapione abbreviata terreni agricoli
L'art 1559 bis C.C. è stato introdotto per regolamentare l'usucapione ordinaria e l'usucapione abbreviata della piccola proprietà rurale, che consente al possessore di divenire proprietario di un terreno agricolo con fabbricato annesso. La disposizione nello specifico prevede il termine ordinario di 15 anni per usucapire fondi rustici siti in comuni montani e quello più breve di 10 anni affinché si realizzi l'usucapione abbreviata degli stessi. La previsione normativa tutela la proprietà, ma soprattutto il lavoro rurale. Non è infrequente infatti che i legittimi proprietari abbandonino terreni di montagna, che vengono invece curati e messi a frutto dai coltivatori dei fondi limitrofi, ai quali la legge accorda termini premiali per usucapire.
Detto questo, che cosa si intende esattamente per comune montano? La risposta si ricava dalla lettura della Cassazione n. 11312 del 2012: l'art. 1159 bis C.C. richiede che il fondo rustico ricada in un comune montano, non nella zona montana dello stesso. Pertanto, se il comune ha le caratteristiche altimetriche previste dalla legge (almeno l'80 % della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri), il fondo può essere usucapito ai sensi dell'art. 1559 bis C.C.
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Data: 01/10/2016 16:00:00Autore: Annamaria Villafrate