Opere fatte da un terzo con materiali propri
L'art. 936 del codice civile disciplina un tipo particolare di accessione, modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, secondo cui il proprietario della cosa principale acquista quella delle cose accessorie unite a essa, anche se appartenenti ad altri.
In definitiva, se un terzo effettua piantagioni o costruzioni (cose accessorie) su un terreno altrui, utilizzando materiali propri, il proprietario del fondo (cosa principale) ha il diritto di ritenerle o chiederne la rimozione.
Diritti e ius tollendi del proprietario del fondo
Qualsiasi decisione prenda, il proprietario deve attenersi a quanto stabilito dai commi 2 e 3: "Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione."
La giurisprudenza recente
La recente Cassazione n. 1237 del 25.01.2016 ha chiarito che: "Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli art. 1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli art. 31 e 41 l. n. 1150 del 1942 e 10 e 13 l. n. 765/1967".
Non è infrequente che l'istituto apra le porte all'abuso, per questo la Suprema Corte ha negato l'indennizzo a carico del proprietario in favore del costruttore poiché una costruzione abusiva non apporta alcun valore al fondo.
Da segnalare anche la sentenza n. 1163 del 04.03.2016 del Tribunale di Lecce, che in sintonia con i principi dell'art. 936 C.C. ha disposto a carico della proprietaria di un immobile il pagamento in favore del terzo del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione di alcune opere di ampliamento e ristrutturazione. La proprietaria non aveva esercitato nei termini previsti dalla legge lo ius tollendi che le avrebbe consentito di chiedere la demolizione delle opere realizzate sulla sua proprietà.
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Data: 26/09/2016 12:30:00Autore: Annamaria Villafrate