Amministratore di sostegno: niente IVA sul compenso anche se il ruolo è affidato a un avvocato
L'imposta non è dovuta neppure quando l'attività viene svolta da un professionista
di Lucia Izzo - Niente IVA sul compenso all'amministratore di sostegno, anche se l'incarico viene affidato a soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio un avvocato), questo in quanto le attività poste in essere dall'ADS, come contemplate dalla legge, sono uguali sia che il soggetto chiamato ad assicurarle sia un parente o una persona legata da vincoli affettivi, sia un terzo.
Lo ha precisato la CTR Friuli-Venezia Giulia nella sentenza n. 218/3/16 (qui sotto allegata) con cui i giudici hanno confermato la statuizione resa in primo grado dalla CTP di Trieste che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA trattenuta a un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, sul compenso liquidato dal giudice.
Il contenzioso, sostanzialmente, era seguito al rifiuto dell'Agenzia delle Entrate circa la restituzione.
Viene richiamata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 1073/88) aveva affermato che l'equa indennità che, a norma dell'art. 379, il giudice tutelare può assegnare al tutore, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore.
Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2E/2012 aveva ritenuto che l'indennità ex art. 379 c.c., comma 2, allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA.
Di contrario avviso la Corte triestina secondo cui le attività da porre in essere dall' ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili patrimoniali.
Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall'oggettività delle "attività" alla qualificazione soggettiva del "soggetto idoneo" (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico. Anzi, sotto il profilo giuridico, accedendo alla tesi dell'Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell'art. 379, secondo comma c.c., a parità di attività di ADS.
Data: 13/09/2016 21:00:00Autore: Lucia Izzo