Cellulari che esplodono: gli strumenti di tutela che offre la legge
Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto Samsung, torna all'attenzione dei consumatori il problema dei cellulari difettosi
di Lucia Izzo - La vicenda che ha coinvolto il nuovo smartphone di casa Samsung (il Note 7) ha portato nuovamente all'attenzione dei consumatori i rischi connessi al difettoso funzionamento dei cellulari. Nel caso di specie, il ritiro dal mercato del prodotto è stato provocato dall'esplosione della batteria del terminale durante la carica: si tratta di un episodio non isolato nel mondo della telefonia, che già da diversi anni aveva acceso i riflettori su grandi società (ad esempio Nokia ed Apple) mettendo sotto accusa alcuni tipi di batteria al litio e la circostanza che, utilizzando il telefono mentre era in carica, si realizzavano vere e proprio esplosioni.
Gli strumenti di tutela del consumatore
Se si dovesse verificare una simile eventualità, quali sono gli strumenti per tutelarsi e per far valere i propri diritti di consumatore?
Innanzitutto la tutela per prodotti difettosi è assicurata a livello europeo dalla Direttiva 85/374/CEE che stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.
Il Codice del Consumo, invece, recepisce i dettami a livello nazionale: l'art. 117 definisce come prodotto difettoso quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto, tra l'altro, dell'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere (per approfondimenti: La responsabilità per il danno da prodotti difettosi).
Chi è tenuto al risarcimento danni?
La responsabilità ricade sul produttore: è infatti nullo qualsiasi patto che ne escluda o ne limiti preventivamente la responsabilità confronti del danneggiato, tuttavia si richiede la prova non solo del difetto, ma anche del danno, nonché della connessione causale tra questi due elementi.
Danno risarcibile, ex art. 123 del Codice del Consumo, è quello fisico, cagionato dalla morte dalla morte o da lesioni personali e anche quello materiale riguardante la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato alluso o consumo privato e cosi principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose, tuttavia, è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387.
Il Giudice di Pace di Lecco, ad esempio, nella sentenza n. 40/2013, ha imposto a una multinazionale il risarcimento a carico di una consumatrice la cui batteria del telefono, esplodendo, aveva bruciato le lenzuola del letto. Non solo il giudice ha ritenuto la liquidazione del danno effettuabile secondo i dettami dell'art. 1226 c.c., ma ha considerato fondato il pregiudizio alla salute stante il certificato medico e una testimonianza secondo cui la ricorrente avrebbe sofferto di ansia a causa dell'esplosione.
Prescrizione del diritto al risarcimento ed esclusione di responsabilità
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Tuttavia, la responsabilità del produttore è esclusa se questi non ha messo il prodotto in circolazione o se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento della messa in circolazione (ad esempio a seguito di interventi successivi sul prodotto), se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale, se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante, se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso, nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
In quest'ultimo caso, laddove si dimostrasse in giudizio che il difetto è provocato da un componente fabbricato da altro produttore, la responsabilità del danno provocato potrà essere riversato su quest'ultimo, a meno che non si dimostri che il componente è stato realizzato in quel modo su precisa richiesta dell'altro produttore.
Il risarcimento, infine, non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Data: 15/09/2016 17:50:00Autore: Lucia Izzo