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Canone Rai in bolletta, da oggi via ai rimborsi

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate su come fare richiesta e in allegato il modulo


di Marina Crisafi - Via libera da oggi, 15 settembre, alla possibilità di chiedere il rimborso per il canone Rai. Chi ha effettuato il pagamento della tassa tv in bolletta non dovuto potrà presentare istanza online o per posta, compilando l'apposito modulo (qui sotto allegato).

Di seguito le istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate:

Chi può chiedere il rimborso

Può chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato pagato mediante addebito sulla fattura per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, sia il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica che i suoi eredi.

La richiesta, valida per il canone indebitamente pagato in bolletta, dovrà essere presentata mediante l'apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.

Come richiederlo

L'istanza per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato può essere presentata telematicamente dal titolare dell'utenza, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, a partire da oggi usando l'applicazione web sul sito internet dell'Agenzia. Occorrerà essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici (e dunque del "pin", eventualmente da richiedere alla stessa agenzia).

Per l'invio dell'istanza, inoltre, ci si potrà rivolgere ad un Caf, ovvero spedendo il modello cartaceo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: "Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino".

Chi ha diritto al rimborso

La richiesta di rimborso può essere presentata da tutti coloro che hanno inviato la dichiarazione di non possesso tv entro il 16 maggio scorso o sono esenti (per età e reddito) dal pagamento del canone Rai e che si sono visti comunque addebitare i 70 euro. Il diritto al rimborso matura anche nei casi di "doppio canone" (pagato cioè su due utenze della stessa famiglia) e di pagamento addebitato a soggetto deceduto (dietro richiesta presentata dagli eredi).

Il motivo della richiesta va indicato, insieme agli altri dati, nella domanda utilizzando una delle cinque seguenti causali indicate dall'Agenzia:

- Codice 1: il richiedente (o altro componente del nucleo familiare) ha diritto all'esenzione dal canone, avendo compiuto 75 anni di età e percependo un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro e avendo presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva;

- Codice 2: il richiedente (o altro componente della famiglia anagrafica) è esente dal pagamento del canone Rai per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, nel caso di diplomatici e militari stranieri) ed ha presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva;

- Codice 3: il richiedente (o altro componente della sua famiglia anagrafica) ha pagato due volte il canone, tramite addebito sulle fatture per energia elettrica e al contempo mediante altre modalità (ad esempio, addebito sulla pensione);

- Codice 4: il richiedente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture per energia elettrica e la tassa è già stata pagata mediante addebito su altra fattura relativa ad utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (indicando i dati e il codice fiscale);

- Codice 5: il richiedente ha presentato dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi tv da parte propria e dei componenti della propria famiglia anagrafica.

Nel caso in cui la motivazione non rientri in nessuno dei cinque codici elencati, il richiedente potrà indicare una motivazione diversa indicato il "codice 6" e riassumendo sinteticamente le ragioni della propria istanza nell'apposito spazio sul modello.

Bisogna, infine, porre attenzione al periodo di riferimento, compilando correttamente i campi "data inizio" (indicante la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando, inserendo ad es. 01/01/2016 anche per le condizioni antecedenti al 2016) e "data fine" (da usare esclusivamente se, al momento della presentazione della richiesta di rimborso, i presupposti attestati risultano cessati, ad es., nel caso in cui il richiedente non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale).

Infine, specificano le Entrate, la richiesta di rimborso compilata con codice 4 e senza il riempimento del campo "data fine" vale come dichiarazione sostitutiva di esenzione dal canone Rai (in quanto lo stesso è dovuto in relazione ad utenza elettrica intestata ad altro componente familiare) producendo i medesimi effetti del quadro B del modello appositamente approvato nei mesi scorsi.

Come avverrà il rimborso

Una volta ricevute le istanze di rimborso ed effettuate le dovute verifiche, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati necessari alle imprese di energia elettrica. Saranno queste ultime ad effettuare direttamente i rimborsi al richiedente mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, purché sia assicurata l'effettiva erogazione delle somme entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili trasmesse dall'Agenzia.

Laddove, il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso verrà pagato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Data: 15/09/2016 18:20:00
Autore: Marina Crisafi