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Polizza fideiussoria: cos'è e come funziona

Che cosa è e quali sono i campi di impiego della polizza fideiussoria, largamente impiegata anche nel settore dei contratti pubblici


Polizza fideiussoria: cos'è

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La polizza fideiussoria è un contratto stipulato tra un contraente - debitore (obbligato a concedere una garanzia e impossibilitato a soddisfare la copertura economica relativa all'accordo) a favore del creditore - beneficiario (che beneficia quindi della polizza fideiussoria a garanzia dell'impegno assunto dal debitore) e la banca o l'assicurazione che emette la polizza.

I soggetti coinvolti quindi nel rapporto avente ad oggetto la polizza fideiussoria sono tre:

A fornire una definizione chiara e più dettagliata della polizza fideiussoria, grazie anche al raffronto con la fideiussione è la recente sentenza n. 875/2022 del Tribunale di Bologna ha chiarito in particolare che: "... il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (…)” (cfr. Cass. SU 3947/2010). ..."

Come funziona la polizza fideiussoria

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La banca o la compagnia a cui viene richiesta la garanzia assicurativa, prima di procedere alla stipula, esegue alcuni controlli sulla situazione economica del debitore, che è tenuto a produrre determinati dai quali evincere la stabilità patrimoniale e la solidità economica del contraente.

Effettuate le verifiche preliminari, se il contraente risulta solvibile, l'assicurazione o la banca procedono all'emissione della polizza in cui devono essere indicati: l'importo garantito al beneficiario in caso d'inadempienza del debitore, la durata del contratto e il costo della polizza.

Quando a emettere la polizza è una banca di solito si procede al congelamento di somme, titoli o beni del contraente come ulteriore garanzia. La procedura è invece più snella e meno gravosa economicamente se la polizza viene emessa da un istituto assicurativo, poiché non sono contemplate immobilizzazioni di somme o beni a garanzia.

Dal punto di vista pratico, quindi, il contraente stipula con la banca o la compagnia assicurativa una polizza, pagando un premio o previa applicazione di un aggio. Qualora il contraente risulti inadempiente nei confronti del beneficiario, spetterà all'istituto bancario o assicurativo pagare a favore di costui l'importo stabilito nel contratto.

Polizza fideiussoria e lavori pubblici

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La polizza fideiussoria è largamente impiegata sia nel settore privato (per garantire diverse tipologie di contratti) sia in quello pubblico (concessioni pubbliche, urbanizzazioni, smaltimento rifiuti, appalti pubblici).

Di recente il Consiglio di Stato, proprio in relazione alle polizze fideiussorie richieste nell'ambio degli appalti pubblici ha chiarito con la pronuncia n. 513/2022 che: "La funzione della cauzione provvisoria, giova qui ricordarlo, è infatti quella di garantire la serietà dell’offerta, senza che però l’impresa si impegni a pagare la relativa somma direttamente nei confronti della stazione appaltante (è anzi prevista dall’art. 93, comma 4, dal d. lgs. n. 50 del 2016 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale), ma una volta prestata doverosamente e regolarmente la garanzia, da parte dell’offerente, la tardiva escussione di questa, ad opera della stazione appaltante, esclude che questi resti obbligato in proprio, non operando la solidarietà tra fideiussore e debitore principale di modo che questi resti comunque obbligato per un debito proprio corrispondente all’importo della cauzione (così la già citata sentenza di Cons. St., sez. V, 16 marzo 2018, n. 1695)."

Vedi anche: La guida legale sulla fideiussione

Data: 10/09/2022 07:30:00
Autore: Annamaria Villafrate