E' possibile pubblicare gli atti di un procedimento?
Domanda: "E' possibile pubblicare gli atti di un procedimento?"
Risposta: "La risposta varia a seconda che il procedimento cui gli atti si riferiscono sia di natura civile o di natura penale.
Solo in quest'ultimo caso, infatti, norme espresse del codice di rito pongono dei limiti ben precisi con riferimento alla pubblicazione degli atti.
L'articolo 329 del codice di procedura penale, in particolare, al primo comma sancisce che sono coperti dal segreto, sino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.
Tale norma va raccordata con quella di cui all'articolo 114 del medesimo codice che vieta, innanzitutto, la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto e la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o sino al termine dell'udienza preliminare.
Lo stesso articolo, inoltre, non consente la pubblicazione, neanche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento (qualora si proceda ad esso), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del PM se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. In ogni caso è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
Altri divieti di pubblicazione riguardano gli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse (eventualmente anche quelli utilizzati per le contestazioni) e, se non si procede al dibattimento, gli atti che possono offendere il buon costume, comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.
In deroga a tali previsioni, il PM può consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi quando è necessario per la prosecuzione delle indagini e, d'altro canto può disporre il segreto anche quando gli atti non ne sono più coperti.
Alla luce di tutto ciò, emerge quindi che la pubblicazione degli atti di un procedimento penale soggiace a limiti stringenti e ben precisi, che occorre considerare se non si vuole incorrere nel reato di cui all'articolo 684 c.p. ("Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale").
Diverso è il caso del processo civile: mancando delle simili previsioni, non può ritenersi che gli atti (come ad esempio una Ctu) siano coperti da un particolare segreto.
In ogni caso, è sempre fondamentale porre in essere tutte le cautele necessarie a tutelare la privacy dei soggetti che siano coinvolti nella causa, oscurando i dati personali e sensibili".
Data: 22/09/2016 14:00:00Autore: Domande e Risposte