Apparecchio approvato ma non omologato: multa nulla  Redazione - 04/11/24  |  Omessa restituzione documenti al cliente: illecito permanente per l'avvocato  Redazione - 03/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

L'ergastolo

Com'è disciplinato l'ergastolo in Italia, quanti anni dura, il lavoro del detenuto, l'isolamento, l'ergastolo ostativo e la giurisprudenza in materia


L'ergastolo è la pena più alta prevista dal nostro ordinamento ed equivale alla reclusione a vita.

Vediamo i diversi aspetti rilevanti della sua disciplina:

Cos'è l'ergastolo

[Torna su]

L'articolo 17 del Codice Penale (rubricato Pene principali: specie), al numero 2) contempla, tra le pene applicabili ai delitti, l'ergastolo.

L'ergastolo è una pena detentiva che si caratterizza per essere perpetua e che è disciplinata dall'articolo 22 del codice penale.

In tale norma, il legislatore chiarisce anche anche che tale pena è scontata presso stabilimenti a ciò destinati, con obbligo del detenuto-ergastolano non solo al lavoro, ma anche all'isolamento notturno.

E' lecito osservare che l'applicazione della pena dell'ergastolo viene ascritta a delitti che denotano una particolare pericolosità sociale: come ad esempio, l'omicidio, i reati per i quali era prevista la pena di morte, nel caso in cui concorrono più delitti dei quali la pena minima è di 24 anni, ovvero delitti quali omicidi legati alla mafia per i quali gli ergastolani ostativi hanno la possibilità di rientrare nel regime di ergastolo normale, quindi con tutti i benefici previsti, nel caso in cui diventino collaboratori di giustizia.

Il lavoro del detenuto

[Torna su]

Per espressa previsione codicistica, il lavoro dell'ergastolano non deve necessariamente svolgersi all'interno degli istituti di detenzione, ma può svolgersi anche all'aperto.

Tale possibilità, tuttavia, se il delitto commesso è particolarmente grave, è concessa solo se il lavoro all'esterno non permetta un qualsivoglia collegamento con membri della criminalità organizzata o eversiva.

L'isolamento notturno

[Torna su]

Per quanto concerne l'isolamento notturno è d'obbligo precisare che esso sembrerebbe essere superato dal II comma dell'articolo 6 della legge 354/1975, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà", dove si legge che "i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire"; da ciò pertanto si evince che non sussiste distinzione tra detenuti ergastolani e non, consentendo quindi l'applicabilità, a titolo di aggravante, del solo isolamento diurno.

Ergastolo ostativo

[Torna su]

Quando si parla di ergastolo l'ordinamento ne prevede due tipologie: quello normale e quello ostativo: il primo consiste nel riconoscere al condannato benefici, quali permessi premio, semilibertà ovvero liberazione condizionale; per il secondo, invece, come dice la parola stessa, non viene concessa la possibilità di alcun beneficio.

L'ergastolo ostativo ha sollevato problemi di costituzionalità con l'articolo 27 della Carta Costituzionale ove si legge che "Le pene…devono tendere alla rieducazione del condannato".

Tali problemi sono stati superati dalla Consulta che con consolidato orientamento (cfr. sentenza del 1974 numero 264), ha stabilito che la pena non possiede più il carattere della perpetuità. Pertanto, effettuando una riflessione su tale assunto, non si comprende bene se l'ergastolo ostativo abbia o meno un carattere permanente.

Vai alla guida Ergastolo ostativo

Ergastolo durata

[Torna su]

La pena per l'ergastolo è la reclusione a vita. Tuttavia, per quanto riguarda l'ergastolo normale, quindi quello caratterizzato dalla possibilità di applicare benefici, all'ergastolano viene riconosciuta la possibilità, laddove abbia dimostrato un concreto ravvedimento per il delitto commesso, di ottenere la libertà condizionata una volta scontati 26 anni di reclusione. Tale permanenza viene altresì diminuita alla luce della buona condotta del reo, quindi, calcolando uno scomputo di pena di 45 giorni ogni semestre (90 giorni in un anno), dai 26 anni, sussistendone i presupposti, la pena scontata è di 21 anni.

Nel caso in cui l'ergastolano non ritenuto pericoloso abbia espiato almeno 10 anni di pena, può usufruire, altresì, dei permessi premio, nonché dopo 20 di espiazione può essergli concessa la semilibertà (salvo ovviamente che non si tratti di ergastolo ostativo). Una volta ottenuta la libertà condizionale, quindi dopo 26 anni, non cumulando quindi la decurtazione dei 45 giorni a semestre, l'ergastolano è in libertà vigilata per i successivi 5 anni, se non commette reati, pertanto dopo circa 31 anni la pena è considerata estinta e l'ergastolano è cittadino libero.

Ergastolo e Cedu

[Torna su]

L'ergastolo è stato il tema centrale di un'importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la pronuncia del 9 luglio 2013 numero 3896, con la quale la Cedu, cambiando radicalmente orientamento rispetto a quanto sancito nel 2008, ove non ravvedeva alcuna incompatibilità tra l'ergastolo e l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti umani, ha statuito che la pena dell'ergastolo, senza che questa possa essere oggetto di revisione, comporta una violazione dei diritti umani, in quanto l'impossibilità della scarcerazione viene considerata come un trattamento degradante ed inumano violando quindi l'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, Proibizione della tortura, dove si legge che "Nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pena o trattamenti inumani o degradanti".

La Corte Costituzionale sull'ergastolo

[Torna su]

Tra la giurisprudenza in materia di ergastolo, è interessante poi segnalare anche la recente pronuncia della Corte costituzionale numero 253/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Avv. Francesca Servadei

Studio legale Servadei

Lariano (Roma)

mail francesca.servadei@libero.it

tel. 3496052621

Data: 17/02/2020 18:00:00
Autore: Francesca Servadei