I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Corte Ue: no a cosmetici testati su animali

Per i giudici europei può essere vietata l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici oggetto di sperimentazione animale


di Marina Crisafi - Niente cosmetici testati su animali in Europa. Per la Corte di Giustizia Ue l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti i cui ingredienti, anche solo in parte, sono stati oggetto di sperimentazione su animali, per consentirne la vendita in paesi terzi, può essere vietata. È questa la risposta del diritto Ue, nella sentenza di oggi (causa C-592/14 qui sotto allegata) all'alta corte di giustizia Gb su una causa della Federazione europea dei produttori di cosmetici (Efci).

L'associazione di categoria riteneva che i regolamenti europei non fossero violati se la sperimentazione venisse condotta al fine di conformarsi alle normative dei paesi fuori dai confini Ue, ma, nel dubbio, chiedeva alla giustizia britannica se gli stessi prodotti, realizzati per paesi come Cina e Giappone, potessero essere venduti anche nel regno Unito.

La giustizia britannica si rivolgeva quindi alla corte di Lussemburgo e la risposta è stata negativa.

Per i giudici, infatti, la vendita in Europa dei prodotti cosmetici testati sulle cavie al di fuori dell'eurozona, per consentire la commercializzazione degli stessi nei paesi terzi, può essere vietata "se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione". È irrilevante, in sostanza, il fatto che le sperimentazioni siano state richieste per consentirne la commercializzazione in altri paesi.

Inoltre, ha precisato la corte, che il diritto Ue non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui la sperimentazione è stata effettuata, giacchè il regolamento punta a promuovere l'uso di metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali per garantire la sicurezza dei cosmetici. E la realizzazione di tale obiettivo, ha spiegato la corte Ue, sarebbe "notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell'Unione effettuando le sperimentazioni animali in altri paesi".

Data: 21/09/2016 17:00:00
Autore: Marina Crisafi