Decreto penale e multa in Svizzera per eccesso di velocità
Il decreto penale notificato dal Ministero Pubblico
La questione è tanto semplice quanto seria: chi viola i limiti di velocità in Svizzera mentre si trova alla guida di un'autovettura si deve aspettare una sanzione non proprio leggera.
Il problema è che, oltre un certo limite di velocità, scattano due procedimenti: uno penale, che può concludersi con un decreto al limite opponibile, l'altro più tipicamente amministrativo gestito direttamente dalla Polizia.
Vediamo più da vicino il primo.
Il decreto penale
Il presupposto del decreto è il fatto per il quale si viene perseguiti: la violazione del
codice della strada.
Ad esempio, nell'atto che viene notificato dopo uno o due mesi (avendo prima comunicato i propri dati anagrafici), il destinatario legge una sintetica descrizione della vicenda: Tizio, il tal giorno ad una certa ora si trova in una certa città sull'autostrada principale, alla guida del veicolo tale con una certa direzione; il veicolo ha superato la velocità massima ammissibile prescritta dalla legge di km/h 100, dopo la detrazione del margine di sicurezza di 4 km/h di km/h 30.
Si tratta di un
atto giudiziario sottoscritto dal Procuratore Pubblico e dal Funzionario Istruttore, che può essere notificato tanto al trasgressore quanto al suo difensore nel luogo dell'eletto
domicilio (difensore magari nominato prima nella fase di accertamento).
Nel testo del decreto d'accusa penale l'Autorità spiega:
Come fare opposizione
Se ci sono i presupposti per l'opposizione, l'art. 354 c.p.p. prevede che l'accusa può essere impugnata entro 10 giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall'
imputato e da altri diretti interessati.
Se invece non c'è valida opposizione il decreto diviene
sentenza passata in giudicato, come tale perfettamente eseguibile.
Vediamo appresso la modalità corretta per la stesura dell'atto.
Come scrivere l'opposizione
Qual'è la lingua da utilizzare per questo adempimento?
Qui la severa autorità offre la possibilità di esprimersi in tre lingue: italiano, tedesco o francese. La raccomandazione è di consegnare l'atto firmato entro l'ultimo giorno del termine concesso alla Posta svizzera oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, o anche trasmessa con una firma digitale riconosciuta.
Attenzione, l'opposizione via mail senza autenticazione sicura o via fax non sono valide: meglio lasciar perdere questa modalità.
Come pagare
Il pagamento dovuto si compone di due parti: la
multa e la
tassa di giustizia.
Si tratta di importi che vanno pagati al pubblico ministero territorialmente competente entro 30 giorni dal passaggio in giudicato.
Il foglio informativo
Meno male che l'Autorità si preoccupa di inviare, in allegato all'atto di accusa vero e proprio, il foglietto con tutte le istruzioni del caso.
Nel foglio viene spiegato, sempre con un linguaggio aulico e severo, che il "condannato" ha un termine da uno a dodici mesi per il pagamento: al limite può chiedere una rateizzazione del quantum debeatur.
Occhio a non pagare: se c'è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione potrà esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
Nel caso che l'interessato non paghi la pena pecuniaria nei termini fissati, il ministero pubblico ordina l'esecuzione per debiti se il provvedimento appaia efficace (art. 35 c.p.).
In pratica
Spesso conviene mettersi l'anima in pace e pagare, salvo ovviamente i casi dove l'opposizione è realmente motivata.
Il consiglio è di non affidarsi al "fai da te", ma farsi assistere da un avvocato che sappia guidare l'interessato nella gestione della pratica penale e amministrativa.
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Data: 25/09/2016 15:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi