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Il principio della c.d. continuità della tutela cautelare

La conferma del Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 4028/2016


Avv. Angelo Pasquale Masucci - Con l'ordinanza del 19 settembre 2016, n. 4028 (scaricabile qui sul sito della giustizia amministrativa), la sezione sesta del Consiglio di Stato torna ad affrontare la delicata questione inerente il potere cautelare in pendenza del perfezionamento delle notifiche alle parti appellate.

Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sussistenza di tale potere in virtù del "principio della c.d. continuità della tutela cautelare" per cui: il giudice collegiale ... può sempre disporre misure cautelari provvisorie ... anche in ipotesi di riscontrata disintegrità del contraddittorio processuale ...".

Riconoscendo alle parti non immediatamente evocate ritualmente in giudizio, la facoltà di richiedere un provvedimento ex art. 58 c.p.a.

In ordine poi, alla portata specifica, nel caso de quo, del procedimento di revoca o modifica della misura cautelare concessa di cui all'art. 58 C.P.A., la medesima Ordinanza ha precisato che a fondamento di tale istanza devono essere dedotti argomenti sostanziali, ossia diversi ed ulteriori rispetto al mero assunto della irregolarità della notifica.
Avv. Angelo Pasquale Masucci
Foro di Foggia
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Data: 25/09/2016 12:00:00
Autore: VV. AA.