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Il mandato di arresto europeo

Cos'è il mandato di arresto europeo e in cosa consistono e come si articolano la procedura attiva di consegna e la procedura passiva di consegna


Con la legge 22 aprile 2005 numero 69 ("Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI/ del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") l'Italia ha adeguato il diritto interno alla normativa UE disciplinando il mandato di arresto europeo.

Indice:

Cos'è il mandato di arresto europeo

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Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria che uno Stato appartenente all'Unione Europea (Stato membro di emissione) emette in vista dell'arresto e della consegna, da parte di altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona affinché possa essere esercitata l'azione penale ovvero possa essere data esecuzione a una pena o a un'altra misura che priva della libertà personale.

Con la legge n. 69/2005 si è andata quindi a sostituire l'antecedente disposizione sulla estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, introducendo una nuova disciplina sulla consegna tra autorità giudiziarie di soggetti che hanno subito una sentenza passata in giudicato o nei confronti dei quali è stata applicata una misura cautelare, al fine di renderla più semplice.

Tuttavia, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge continuano ad essere applicate le precedenti convenzioni.

Requisiti per il mandato di arresto europeo

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Affinché possa essere espletato il mandato è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

1) sottoscrizione da parte dell'organo giudicante;

2) motivazione del provvedimento;

3) irrevocabilità del provvedimento e quindi giudicato penale nel caso si tratti di sentenza;

4) conformità ai principi supremi della Carta Costituzionale anche alla luce dei diritti alla libertà e al giusto processo.

La procedura passiva di consegna

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La legge n. 69/2005 prevede due procedure di consegna: la procedura di consegna passiva e quella di consegna attiva. Con la prima si richiede all'Italia la consegna del soggetto, con la seconda è l'Italia che richiede, nel proprio territorio, la consegna di un soggetto.

Per quanto riguarda la procedura di consegna passiva, una particolare attenzione deve essere rivolta a quanto contemplato nell'articolo 5 della legge 69 (Garanzia giurisdizionale), che prevede che la consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. La competenza a dare esecuzione al mandato è della Corte d'appello nel cui distretto risiede, dimora o ha il domicilio la persona da consegnare.

Ulteriore requisito per legittimare la consegna è quello della cd. doppia incriminazione, che prevede che il fatto per il quale si procede debba essere considerato reato sia dallo Stato membro di emissione che da quello di esecuzione. Il presupposto della doppia incriminazione viene però superato dall'articolo 8 (Consegna obbligatoria), nei casi di particolare gravità - indicati dalla lettera a) alla lettera mm).

Il principio di specialità

La consegna, secondo quanto dispone il successivo articolo 26 (Principio di specialità), è subordinata al fatto che:

Le fasi della consegna

Concretamente, la procedura di consegna si articola in sei fasi:

I fase - ricezione da parte della Corte di Appello del mandato contenete i requisiti indicati nell'articolo 6 della legge, nonché relazione su fatti contestati e fonti di prova;

II fase - emissione di ordinanza applicativa di misura coercitiva ed interrogatorio dell'arrestato entro i cinque giorni successivi;

III fase - nel caso in cui l'arresto avvenga per mezzo della P.G., il magistrato deve convalidarlo applicando eventualmente una misura cautelare;

IV fase - la consegna viene decisa dalla Corte d'Appello in Camera di Consiglio con sentenza; laddove sussistano i presupposti di cui all'articolo 18, Rifiuto della consegna, la Corte può non dar corso alla consegna;

V fase - consenso dell'interessato;

VI fase - eventuale ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna.

La procedura attiva di consegna

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Si ha procedura attiva di consegna, invece, quando l'Italia richiede un imputato o un condannato presente in altro Stato membro. La competenza a emettere il mandato appartiene o al giudice che ha emesso una misura cautelare, quindi al G.I.P., ovvero al Pubblico Ministero nel caso in cui vi sia una sentenza definitiva da eseguire.

Il mandato di arresto europeo è inoltrato al Ministro della Giustizia, il quale lo trasmette, tradotto, all'autorità competente dell'altro Stato. Nel caso in cui sia ignoto il domicilio, il nominativo del soggetto viene introdotto nel SIS, ovverosia nel Sistema di Informazione di Schengen; il mandato deve contenere non solo le generalità del soggetto ma anche la descrizione dei fatti, la pena irrogata ovvero la misura cautelare applicata. Nel caso in cui il provvedimento per il quale si procede viene revocato, il mandato perde efficacia (per esempio se il mandato europeo si applica sulla base di una misura cautelare e questa viene revocata a seguito della decisione del Tribunale del Riesame). Anche per la procedura passiva vige il principio di specialità di cui all'articolo 32 della legge n. 69/2005.

Sequestro o confisca di beni

Il Procuratore Generale può chiedere allo Stato di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 34 (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni). Inoltre, su istanza dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto, alla Corte di Appello viene riconosciuta la possibilità di disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova o oggetto di confisca in quanto costituiscono il prodotto, profitto o il prezzo del reato (cfr. art. 35 "Sequestro e consegna di beni").

Abogado Francesca Servadei

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Data: 04/11/2018 12:00:00
Autore: Francesca Servadei