Azione di riduzione
- Azione di riduzione: cos'è
- Porzione disponibile
- Azione di riduzione art. 553 c.c.
- Natura giuridica della riduzione
- Soggetti legittimati alla riduzione
- Condizioni per l'azione
- Criteri per la riduzione
- Prescrizione azione di riduzione
- Mediazione obbligatoria e giudizio
- Costi azione di riduzione
Azione di riduzione: cos'è
Porzione disponibile
- prima di tutto si forma la massa di tutti i beni di cui il de cuius poteva disporre al momento della morte;
- dal risultato vanno sottratti i debiti;
- si procede poi alla riunione dei beni donati dallo stesso, nel rispetto delle regole di cui gli articoli 747 e 750;
- sull'asse ereditario che risulta si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre senza ledere i legittimari.
Azione di riduzione art. 553 c.c.
Natura giuridica della riduzione
La dottrina maggioritaria esclude che la riduzione sia un'azione di nullità relativa, poiché se i legittimari non la promuovono o vi rinunciano, le disposizioni restano valide. Essa non può essere considerata neppure un'azione di rescissione o di risoluzione perché in questi casi sarebbe necessaria la presenza di un vizio originario o sopravvenuto nel negozio, mentre l'azione di riduzione serve per dichiarare l'inefficacia successiva delle disposizioni lesive dei diritti dei legittimari.
Scopo dell'azione di riduzione è infatti quello di accertare in sede giudiziale la lesione della quota spettante al legittimario, con una sentenza che dichiari l'inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui il defunto non poteva disporre nella misura in cui esse risultavano lesive delle quote dei legittimari.
Essa quindi ha natura di accertamento costitutivo. Soggetti passivi di questa azione sono gli eredi testamentari, i soggetti che hanno ricevuto beni in donazione dal de cuius, i legatari e gli eredi di questi soggetti.
Soggetti legittimati alla riduzione
Abbiamo visto che l'azione di riduzione è un'azione prevista dal nostro ordinamento per la tutela dei diritti dei legittimari.
I legittimari sono quindi i soggetti legittimati a intraprendere azione di riduzione per tutelare i loro diritti successori.
A stabilirlo è l'art. 557 c.c., che al comma 1 prevede: "La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata (2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.) che dai legittimari (536 c.c.) e dai loro eredi o eventi causa".
In virtù dei richiami presenti nell'articolo l'azione può essere quindi promossa:
- dai legittimari lesi o pretermessi;
- dagli eredi legittimi, legittimari e testamentari dei legittimari;
- dagli aventi causa dei legittimari (come chi acquista l'eredità art. 1542 c.c);
- dai creditori dei legittimari con l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Chi non può chiedere la riduzione?
Condizioni per l'azione
- il legittimario deve accettare l'eredita con il beneficio di inventario a meno che donazioni e legati siano stati riconosciuti ai suoi coeredi;
- il legittimario deve considerare anche le donazioni e i legati che il de cuius ha disposto in suo favore. Solo chi ha fatto testamento o ha ha fatto la donazione può esonerarlo da questo obbligo.
Rinuncia all'azione
Criteri per la riduzione
Passando alla parte pratica del problema, la riduzione delle disposizioni che ledono la quota dei legittimari deve eseguirsi ai sensi dell'art. 558 e ss. c.c.
Premesso che eredi e legatari sono posti sullo stesso piano, ai fini dell'azione si procede riducendo proporzionalmente:
- prima le quote legali ab intestatio (se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio art 553 c.c.); poi le disposizioni testamentarie (senza fare differenze tra diritti ereditari e legati art. 554 c.c.);
- infine la donazione più recente.
Il criterio proporzionale garantisce sia il rispetto dell'equilibrio voluto dal testatore che la volontà del legislatore di approntare tutele specifiche a favore di determinati successori.
Nel rispetto della volontà del testatore però, se il de cuius ha dichiarato che una certa disposizione non deve essere toccata nella sua entità, si procederà alla sua riduzione solo se, riducendo le altre disposizioni, non si riesce comunque a reintegrare la quota che, per legge, spetta ai legittimari.
Riduzione del legato o donazione di immobili
Più complessa è la riduzione dei legati o donazioni che hanno ad oggetto beni immobili. In questo caso si procede separando dall'immobile la quota necessaria per reintegrare la quota del legittima a condizione che tale operazione possa essere fatta agevolmente. Se questo non è possibile e se la donazione o il legato eccedono la quota di 1/4 della porzione disponibile allora l'immobile passa tutto nell'eredità, salvo il diritto di riconoscere la parte disponibile a legatario e donatario.
Se però il limite di 1/4 non viene superato allora l'immobile resta la legatario o al donatario. In questo caso però i legittimari dovranno essere compensati con il denaro e comunque a condizione che il valore dell'immobile non superi l'importo della porzione disponibile e di quella che spetta come legittimario.
Prescrizione azione di riduzione
L'azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 20644/2004. Dubbi sono sorti negli anni in relazione alla decorrenza.
- in base a un orientamento minoritario, il termine decorre dalla data di apertura della successione;
- secondo un altro orientamento minoritario invece il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento;
- il terzo orientamento, che è poi quello maggioritario, ritiene invece che l'unico termine possibile da cui far decorrere la prescrizione è quello dell'accettazione dell'eredità. Questo infatti è l'unico caso in cui il chiamato, è in grado di verificare se il de cuius ha leso la sua quota.
Mediazione obbligatoria e giudizio
L'azione di riduzione richiede, per la procedibilità della domanda in giudizio, del preventivo esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 bis Dlgs n. 28/2010. Questo significa che se ci si rivolge al giudice prima di aver intrapreso la procedura di mediazione, il giudizio viene sospeso in attesa del preventivo esperimento di mediazione.
Solo nel caso in cui la fase di mediazione si concluda con esito negativo, sarà possibile adire l'autorità giudiziaria. Poiché, come anticipato, l'azione di riduzione ha valore di accertamento costitutivo il giudice ha il compito di accertare la lesione e nel caso dichiarare l'inefficacia delle donazioni o della disposizioni testamentarie, reintegrando la quota del legittimario leso. Solo a questo punto si potrà procedere alla divisione ereditaria, nel rispetto della quota definita dalla sentenza.
Costi azione di riduzione
Autore: Annamaria Villafrate