Guida senza lenti: quali sono le sanzioni?
- Patente e visita oculistica
- Guida con lenti: sanzioni
- Prevale l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione
Patente e visita oculistica
Come tutti sanno, all'atto del rilascio o del rinnovo della patente è necessario che il conducente si sottoponga a una visita oculistica volta ad accertare la sua effettiva capacità di guidare privo di occhiali.
Qualora dall'esame dovesse emergere che il titolare non è in grado di porsi alla guida di un veicolo senza lenti, infatti, la patente viene concessa o rinnovata con la precisazione che la circolazione come conducente è subordinata all'utilizzo degli occhiali da vista o delle lenti.
Guida con lenti: sanzioni
Innanzitutto perché se si circola senza avere una visuale adeguata ci si trasforma in un vero e proprio pericolo sia per sé che per gli altri, specie di notte.
In secondo luogo perché il rischio che si corre è anche quello di essere assoggettato a sanzioni di non poco conto.
La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 173 del codice della strada, che sancisce chiaramente che "il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida". Se non lo fa paga una somma compresa tra 83 e 332 euro.
Peraltro, se si viene fermati senza occhiali o lenti nonostante l'obbligo, vi è anche la sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente.
È proprio il caso di stare attenti, no?
Non vedere bene alla guida del resto può avere conseguenze gravi sia per il conducente che per i terzi. Da qui la previsione, nei casi di gravi difetti alla vista, di sottoporre il conducente che ha l'obbligo delle lenti a visite specialistiche e al giudizio delle Commissioni mediche locali, che sono in grado anche di stabilire anche la durata limitata del rinnovo della guida con lenti o altri strumenti. Vediamo perché.
Prevale l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione
In un caso che di recente è stato affrontato dal Tar del Piemonte con l'ordinanza n. 798/2022, ad esempio è stato rigettato il ricorso di una conducente, contro il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili denominato “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della patente di guida (art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)” nella parte in cui recepisce la relazione della Commissione Medica Locale che le aveva rinnovato la patente solo per un determinato periodo di tempo."
Come spiega il Tar nella motivazione "il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel recepire il referto della competente commissione medica, ha accordato alla ricorrente il rinnovo della patente speciale di guida (cat A B) per la durata di un anno e con prescrizioni particolari (...) e la ricorrente lamenta pregiudizi connessi alla mera applicazione delle particolari prescrizioni (guida con lenti, divieto di guidare in autostrada, o in ambiti territoriali circoscritti) che comunque le consentono la guida del proprio mezzo e, ragionevolmente, il suo utilizzo per il soddisfacimento dei principali bisogni della vita quotidiana, non avendo la stessa allegato circostanze specifiche che documentino quantomeno il pericolo concreto di quel danno grave ed irreparabile che la norma richiede per accordare interinalmente la tutela cautelare. Occorre, nella definizione della fase cautelare delle controversie come quella di specie, accordare preferenza all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale essendo prioritaria l’adozione di misure prudenziali per la salvaguardia sia della ricorrente che degli altri utenti della strada."
Data: 12/09/2022 07:00:00Autore: Valeria Zeppilli