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Assicurazione obbligatoria avvocati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero. Tutte le novità e il testo in allegato


di Marina Crisafi – Ai blocchi di partenza l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli avvocati dopo la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto attuativo del ministero della Giustizia (qui sotto allegato).

Dopo quasi 4 anni dall'entrata in vigore della riforma forense, che sanciva tale onere per i professionisti forensi (cfr. art. 12 l. n. 247/2012) e l'inserimento dello stesso tra i 6 requisiti essenziali per poter rimanere iscritti all'albo degli avvocati, il decreto di via Arenula, il cui iter era iniziato nei mesi scorsi (leggi: "Avvocati: arriva l'assicurazione obbligatoria. Ecco il decreto"), ora dà il via all'attuazione della norma, prevedendo "le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze" sulla responsabilità civile professionale.

Il decreto entrerà in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta, e, dunque, l'11 ottobre 2017, per cui entro tale data tutti gli avvocati dovranno aver stipulato un'apposita polizza assicurativa per poter continuare ad esercitare la professione.

Di seguito tutte le novità:

L'obbligo secondo la riforma

L'obbligo assicurativo previsto dall'art. 12 della riforma forense prevede due diverse fattispecie a carico degli avvocati, singoli, in associazione o in società tra professionisti: la prima concerne la stipula di "una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti", i cui estremi vanno resi noti agli assistiti; la seconda, l'obbligo di stipulare "una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".

Gli estremi delle polizze ed ogni successiva variazione devono essere comunicati al Consiglio dell'ordine, a pena di illecito disciplinare.

La mancata osservanza dell'obbligo assicurativo, inoltre, comporta la cancellazione dall'albo per l'assenza di uno dei requisiti essenziali previsti per l'esercizio della professione (leggi: "Avvocati: le nuove regole per rimanere iscritti all'albo").


L'oggetto dell'assicurazione

Secondo l'art. 1 del decreto, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per "tutti i danni", patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, che lo stesso "dovesse colposamente causare" (anche per colpa grave) nello svolgimento dell'attività professionale, sia ai clienti che ai terzi.

Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

Ai fini della determinazione del rischio assicurato, prevede il comma 6, per attività professionale si intende, sia quella "di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali"; sia: "gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (come, ad esempio, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni); la consulenza o assistenza stragiudiziali; la redazione di pareri o contratti; l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione e negoziazione assistita.

È facoltà delle parti, inoltre, poter estendere la copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile "derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali", ed estendersi anche alla responsabilità per "danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi".

Nel caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità "per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali".

L'efficacia nel tempo e le fasce di rischio

Il decreto estende la tutela, inoltre, anche ai familiari del professionista. Come disposto all'art. 2 del provvedimento, l'assicurazione deve prevedere "anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza".

L'assicurazione deve contenere, altresì, clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, "nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività".

Fasce di rischio e massimali, per come definiti al successivo art. 3, variano in base al fatturato e al numero dei professionisti eventualmente associati: il massimo risarcibile (per anno assicurativo e per gli studi più grandi) è, in ogni caso, pari a 10 milioni di euro.

Le parti, comunque, possono prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

In presenza di franchigie e scoperti, infine, l'assicuratore sarà in ogni caso tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, fatta salva la facoltà di recuperare gli importi (di franchigia o scoperto) direttamente dall'assicurato.

L'assicurazione contro gli infortuni

A favore degli avvocati e dei collaboratori, praticanti o dipendenti per i quali non operi la copertura assicurativa obbligatoria Inail, la polizza deve prevedere inoltre la copertura "degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche".

Deve essere incluso, tra i rischi assicurati, anche l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Quanto alle somme assicurate, il minimo è un capitale di 100mila euro per caso morte e invalidità permanente e di euro 50 per la diaria giornaliera da inabilità temporanea.

L'informazione obbligatoria e l'entrata in vigore

Ex art. 5 del decreto, oltre all'informazione da rendere obbligatoriamente al cliente ai sensi dell'art. 12 della legge professionale, gli estremi della polizza stipulata devono essere "resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità" presso il consiglio dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto e presso il Cnf, nonché pubblicati sui rispettivi siti internet.

L'obbligo di stipulare la copertura assicurativa, secondo i criteri fissati dal decreto, sarà definitivo l'anno prossimo, ossia a un anno dall'entrata in vigore del decreto (11 ottobre 2017). Gli avvocati già in possesso di polizza o che la stipuleranno nel corso di tale periodo dovranno comunque obbligatoriamente adeguarla alle disposizioni dettate dal decreto.

Data: 12/10/2016 22:40:00
Autore: Marina Crisafi