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Laboratori fotografici online: interviene il Garante

Il Garante privacy ha ribadito la necessità di una chiara e specifica informativa per i clienti e, soprattutto dell'acquisizione preventiva del loro consenso al trattamento dei dati che li riguardano


Il Garante della Privacy (Newsletter del 27/05/2002) è intervenuto ancora una volta in materia di internet e diritto alla riservatezza coinvolgendo questa volta alcuni laboratori fotografici online specializzati nell'offerta di servizi di sviluppo fotografico.
La questione era stata sollevata da alcuni consumatori che avevano denunciato delle società addette appunto allo sviluppo delle foto e che offrivano come ulteriore servizio quello di poter seguire la fase dello sviluppo su un sito Internet cui si poteva accedere tramite un codice segreto indicato al momento della consegna del rullino. Dopo la consegna delle foto, la Società forniva ancora la possibilità di avere accesso al sito dove erano conservate le foto, per un ulteriore periodo di dieci giorni, mediante la consegna di un ulteriore codice che unitamente al primo, consentiva l'accesso alla pagina web.

Il Garante della Riservatezza, ha rilevato che, anche a prescindere dal fatto che le foto siano o meno accessibili a persone estranee, questa ulteriore attività prestata, è pur sempre un trattamento dei dati personali e delle immagini e che in ogni caso le foto sono comunque accessibili nella fase di sviluppo su carta ed in quella di caricamento del file sul server. Sulla base di tale considerazione, ha pertanto stabilito che le Società che intendono offrire questo ulteriore servizio, rispetto a quello tradizionale dello sviluppo dei rullini, al fine di tutelare la riservatezza dei proprio clienti, debbono assumere tutte le misure di sicurezza per garantire e prevenire i rischi legati alla possibilità di una distruzione oppure la perdita dei dati personali trattati o la possibilità che altri estranei accedano alla pagina.
Nella decisione, il Garante, ha inoltre ribadito la necessità di una chiara e specifica informativa per i clienti e, soprattutto dell'acquisizione preventiva del loro consenso al trattamento dei dati che li riguardano. Solo in questo modo sarà possibile evitare la lesione dei diritti inerenti la riservatezza.
Data: 11/06/2002
Autore: Cristina Matricardi