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Equa riparazione: la penalità di mora

Nota di commento alla sentenza n. 1444/2016 del Consiglio di Stato


Avv. Francesco Pandolfi - Non c'è niente da fare, nelle cause di equa riparazione il Ministero resistente, appena può, prova sempre a mettere il bastone tra le ruote a chi deve avere legittimamente un pagamento riconosciutogli dalla Corte d'Appello: ritardandolo, cercando di evitarlo, limitarlo o ridurne le conseguenze magari ritenendolo eccessivo.


Qualche volta questi "problemi" attengono anche alla penalità di mora (art. 114 n. 1 lettera e del codice del processo amministrativo).

Per alcuni ricorsi di questo tipo, dopo aver ottenuto un decreto dalla Corte di Appello che liquida un importo per la vittima del ritardo nel processo presupposto, bisogna rivolgersi al Tar perché chi ha perso non adempie.

In pratica, l'avente diritto all'indennizzo agisce per l'ottemperanza.


Accade pure che, dopo il verdetto favorevole del Tar, il quale dispone il pagamento in favore del ricorrente anche di una sanzione a carico della controparte, il debitore pubblico (il Ministero) proponga appello al Consiglio di Stato ritenendo eccessiva l'irrogazione della penalità.

Interpellato sulla vicenda, il Consiglio di Stato ha risposto in questo modo in occasione della causa qui commentata.

Non serve tentare di convincere la Magistratura che i limiti di bilancio e i tagli alla spesa sono idonei a sottrarre la Pubblica Amministrazione ai propri obblighi di pagamento, specie nella materia dell'equa riparazione per danno derivante da durata irragionevole del processo.

La tutela della Legge Pinto rimane, in ogni caso, anche se ci sono ristrettezze economiche pubbliche.

Il Ministero ha cercato poi di spiegare che il Tar non ha valutato per bene i presupposti della sanzione irrogata (c.d. astreintes) cioè: le limitate risorse disponibili e l'irrisorio importo della somma dovuta.

Di fronte a ciò, il Collegio ha si tenuto conto della situazione in cui versa il debitore pubblico, ma ha anche precisato che le "generiche ristrettezze economiche" non possono escludere del tutto l'Amministrazione dalle penalità di mora.

Tutto questo neppure dopo la riforma della Legge Pinto introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016.


Infatti, oggi come oggi, se da una parte è vero che l'erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili, è altrettanto vero che nella nuova norma il Legislatore ha aggiunto l'inciso "fatto salvo il ricorso al conto sospeso".

L'effetto principale prodotto da questa innovazione normativa è che l'Amministrazione non può più sottrarsi ai pagamenti adducendo l'incapienza dello specifico capitolo di bilancio.

L'unica cosa è che, nel caso esaminato, Palazzo Spada ha ritenuto eccessivo e non conforme ad equità il parametro scelto dal Tar per quantificare la penalità (interesse semplice al tasso dei rifinanziamenti BCE) e lo ha sostituito con quello dell'interesse legale previsto dal Codice del processo amministrativo (lettera 3, comma 4, art. 114 Dlgs 104/2010, come indicato dopo le modifiche date dalla Legge di Stabilità.

Leggi anche la guida completa sulla legge Pinto



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Data: 16/10/2016 14:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi