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Cassazione: lasciare il padre anziano da solo è reato

Integrato il reato di abbandono di incapaci quando un soggetto tiene condotte contrarie al suo obbligo di cura e si verifica un pericolo per il soggetto trascurato


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 44098/2016 del 18 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito che anche lasciare il padre anziano da solo può costituire un'ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata.

Per i giudici, infatti, il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale è integrato allorquando un soggetto tenga condotte contrarie all'obbligo giuridico di cura su di lui gravante e si verifichi un pericolo per il soggetto trascurato.

Nel caso di specie, ad essere trascurato era il padre anziano della ricorrente: come emerso dalle sentenze di merito, infatti, a seguito dell'abbandono da parte della figlia la sua salute si trovava senza dubbio in uno stato di pericolo concreto.

Circa il dovere giuridico e morale ravvisabile in capo all'imputata, poi, la Cassazione ha evidenziato che il giudice del merito aveva ampiamente motivato sulle ragioni a suo sostegno, riferendosi sia al riconoscimento della famiglia come società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione, sia all'inquadramento di questa tra le formazioni sociali ove i singoli svolgono la loro personalità, sia all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 3 della Costituzione. A tali principi si aggiungono le previsioni del codice civile, specie quelle che impongono il dovere di rispetto dei genitori da parte dei figli, che, ai sensi dell'articolo 433, diviene ancora più stringente quando vi è uno stato di bisogno e incapacità.

Peraltro, per i giudici non è possibile porre alcun limite all'individuazione delle fonti che sono alla base degli obblighi di custodia e di assistenza: esse possono desumersi sia da norme giuridiche che da convenzioni pubbliche o private, che da regolamenti o ordini di servizio con la conseguenza che ogni qualvolta vi è necessità di protezione, vi è uno stato di pericolo dinanzi al quale occorre attivarsi.

A salvare la donna, quindi, è solo l'intervenuta prescrizione.

Data: 21/10/2016 21:00:00
Autore: Valeria Zeppilli