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Minori stranieri: tutor e casa entro 30 giorni dall'arrivo

La Camera approva dopo 3 anni la legge bipartisan sui minori stranieri non accompagnati. Ora parola al Senato


di Marina Crisafi – Dopo un iter durato 3 anni, la Camera ha dato via libera alla legge sui minori non accompagnati che mira a dare maggiori tutele ai bambini stranieri, senza genitori né tutori, arrivati in Italia (circa 20mila secondo i dati).

Presentato nel 2013, il testo bipartisan, unico a livello europeo, contiene diverse novità, tra cui la previsione che entro 30 giorni dall'arrivo in Italia i minori debbano avere un tutor, una casa e un progetto di vita.

Ora il provvedimento (qui sotto allegato) passa all'esame del Senato con l'obiettivo dichiarato, dai firmatari, di arrivare al varo definitivo entro la fine dell'anno.

Ecco i punti chiave:

I destinatari della pdl

Le misure contenute nella proposta di legge mirano al rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori stranieri.

Le disposizioni, ex art. 2 del provvedimento, si applicano ai minorenni "non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano".

Divieto assoluto di respingimento ed espulsione

Tra i punti chiave della proposta c'è l'introduzione esplicita, da un lato, del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati; respingimento che, in base al nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del T.U. Immigrazione non può essere disposto in nessun caso. Dall'altro, la pdl modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri (che, in base alle norme vigenti, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato), stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, "il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore".

Viene altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, competente in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque entro 30 giorni.

Le misure di accoglienza

In materia di accoglienza, il testo introduce diverse modifiche alle disposizioni del decreto n. 142/2015 (art. 4), tra cui: la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza (evitando così le promiscuità con gli adulti) e l'introduzione di un termine massimo (di 10 giorni) entro il quale vanno compiute le operazioni di identificazione.

Viene introdotta inoltre una procedura unica di identificazione del minorenne straniero, con la previsione di: un colloquio dello stesso con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari (previo consenso del minore e con modalità non invasive); la presunzione della minore età nel caso in permangano dubbi sull'età anche dopo all'accertamento.

Viene istituito, altresì, il "Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati", presso il Ministero del lavoro, nel quale confluiscono le cartelle sociali contenenti tutti i dati dei minori stessi. Viene esteso, infine, l'accesso ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a tutti i minori non accompagnati, a prescindere dai posti disponibili (a differenza di quanto oggi previsto), per cui la capienza del sistema dovrà commisurarsi alle effettive presenze dei minori nel paese.

Tutele e diritti

Al fine di potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, viene modificata inoltre la disciplina del c.d. rimpatrio assistito (ossia il rimpatrio finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore). Il provvedimento potrà essere adottato soltanto se in seguito a specifiche "indagini familiari" si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore.

Vengono, inoltre, rese più celeri le indagini e introdotto un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento presso le comunità di accoglienza. La pdl assegna altresì agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori non accompagnati e prevede l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumerne la tutela.

Scuola e assistenza sanitaria

Alcune misure della pdl sono tese a rafforzare diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. Nel dettaglio: - viene estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria con l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (che le norme vigenti considerano cogenti solo per i minori in possesso del permesso di soggiorno); - viene incentivata l'adozione da parte delle istituzioni scolastiche e formative regionali accreditate di specifiche misure idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori non accompagnati; viene garantita l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado dei procedimenti giudiziari e il diritto di essere informati dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Data: 27/10/2016 18:00:00
Autore: Marina Crisafi