Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Baby sitter: voucher anche per autonome e imprenditrici

In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro attuativo della legge di stabilità. Le novità e il testo in allegato


di Marina Crisafi - Voucher per pagare l'asilo nido o la baby sitter anche per le lavoratrici autonome e le imprenditrici. È quanto prevede il decreto del ministero del lavoro dell'1 settembre 2016 (pubblicato in G.U. il scorso) attuativo dell'estensione del contributo alle mamme imprenditrici e lavoratrici autonome per pagare la baby sitter o l'asilo nido, previsto dalla legge di stabilità 2016.

Il voucher ha un importo di 600 euro al mese per un massimo di 3 ed è alternativo al congedo parentale. Le domande vanno presentate, tramite i canali telematici dell'Inps, entro 1 anno dalla nascita del bambino e in ogni caso, per l'anno in corso, entro il 31 dicembre.

Il contributo alle neomamme

Le madri lavoratrici "autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recita l'art. 1, "al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati".

La richiesta potrà essere presentata anche da coloro che hanno già usufruito in parte del congedo parentale.

Il contributo

Il voucher consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di seicento euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Per le baby sitter, il contributo viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex d.lgs. n. 81/2015), mentre per i servizi per l'infanzia (o privati accreditati), il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino alla concorrenza dell'importo massimo e dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Come accedere al beneficio

Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice deve presentare domanda entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni (ex art. 1) intende accedere e per quante mensilità intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

La scelta non può essere modificata, salvo che tramite presentazione di una nuova domanda entro il limite temporale indicato, che comporta la revoca della precedente.

Il beneficio è erogato, nei limiti di spesa disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice dovrà procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni sempre tramite gli stessi canali. La mancata acquisizione del voucher entro il termine indicato vale come rinuncia al beneficio.

Limiti ed esclusioni

Non possono essere ammesse al beneficio, le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà: - risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; usufruiscono già dei benefici di cui al fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La riduzione del congedo parentale

Come dispone l'art. 6, la fruizione del voucher comporta, "per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice".

Data: 01/11/2016 12:30:00
Autore: Marina Crisafi