Spray antiaggressione: si possono usare?
- Cosa sono gli spray antiaggressione
- Dove si possono acquistare gli spray al peperoncino
- Quando gli spray antiaggressione sono equiparati alle armi
- Legittimità degli spray antiaggressione … o quasi
- Cosa dice la Cassazione
Cosa sono gli spray antiaggressione
Gli spray antiaggressione sono dispositivi nebulizzatori per la difesa personale a base di oleoresin capsicum, sostanza infiammatoria ed irritante che agisce su occhi e mucose. Si tratta, più precisamente, di strumenti di autodifesa, per ciò privi di attitudine a recare offesa alla persona e consentiti per sottrarsi ad una minaccia o una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità.
Dove si possono acquistare gli spray al peperoncino
Tali dispositivi, comunemente noti come spray al peperoncino, risultano liberamente acquistati, detenuti e portati soltanto se rispondenti ai requisiti elencati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011 e, in particolare, quando la dose contenuta non superi i 20 ml, con una percentuale di oleoresin capsicum inferiore al 10% e concentrazione massima di capsaicina e capsainoidi pari al 2,5%, la miscela non contenga sostanza infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici, la gittata raggiunga al massimo tre metri, al momento dell'acquisto il prodotto sia sigillato e provvisto di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. In assenza di tali requisiti, agli spray antiaggressione rimane applicabile la disciplina in materia di armi.
La vendita degli spray antiaggressione, in ogni caso, è riservata ai soggetti maggiori di sedici anni.
Quando gli spray antiaggressione sono equiparati alle armi
In virtù della parificazione delle armi che emettono gas alle armi da sparo comuni, operata dall'art. 2 c. 3 L. n. 110/1975, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile agli spray antiaggressione chimici la disciplina in materia di armi, incluse le sanzioni penali di cui alla L. n. 895/1967 in caso di detenzione o porto illegittimo. Così, ad esempio, osservando che la bomboletta contenente gas lacrimogeno è idonea ad arrecare offesa alla persona, come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo, la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 21932/2006 e 44994/2007 ne ha ritenuto illegittimo il porto in luogo pubblico. Successivamente, con sentenza n. 7952/2009, la Suprema Corte, ribadendo che la bomboletta spray contenente gas lacrimogeno (CS) è da qualificarsi come arma comune ai sensi dell'art. 2 L. n. 110/1975, ha precisato che lo spray a base di olio di peperoncino non è qualificabile come arma e, di conseguenza, il porto senza giustificato motivo va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 "trattandosi palesemente di oggetto atto ad offendere (quand'anche a scopo difensivo), poiché induce l'accecamento, sia pur temporaneo, della persona sul cui volto viene spruzzato e quindi con effetto indubbiamente lesivo e fortemente irritante".
Tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrerebbe anche la bomboletta di spray urticante, in relazione alla quale non è possibile escludere la completa inidoneità della sostanza espulsa a recare offesa alla persona ma che anzi, se indirizzata sugli occhi, può produrre danni certamente non irrilevanti ed è in concreto idonea a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano (cfr. Cass. n. 6106/2009).
Legittimità degli spray antiaggressione … o quasi
All'indomani dell'entrata in vigore del d.m. n. 103/2011, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dello spray urticante con principio attivo naturale, come nel caso dell'oleoresin capsicum, escludendo che possa essere ricompreso tra le armi da guerra o tipo guerra per assoluta mancanza delle caratteristiche di cui all'art. 1 L. n. 110/1975, riferito ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa (cfr. Cass. n. 3116/2012). Pertanto, rispetto agli spray urticanti, deve aversi riguardo alla composizione: se la sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici, il porto illegale è punito dalla L. n. 895/1967 in quanto arma da sparo ex art. 2 L. n. 110/1975; viceversa, se la sostanza urticante è naturale si applica il principio espresso dalla sentenza n. 3116/2012 (cfr. Cass. n. 5719/2014).
A rigore, dovrebbero essere riconosciuti pienamente legittimi gli spray antiaggressione composti da principi attivi naturali (OC) nel rispetto dei requisiti di cui al d.m. n. 103/2012 e usati in modo lecito, ovvero per difendere se stessi da aggressioni e minacce all'incolumità personale, non già per offendere, pena la configurabilità del reato di cui all'art. 4 c. L. n. 110/1975 (porto di oggetti idonei ad offendere senza giustificato motivo) e, nel caso in cui dall'utilizzo ingiustificato dello spray derivino lesioni, l'aggravante di cui all'art. 585 c. 2 n. 2 c.p.
Cosa dice la Cassazione
Pur riconoscendo la validità del principio espresso nella citata sentenza n. 3116/2012, più recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque integrata la contravvenzione del porto abusivo di armi di cui all'art. 699 c.p. nella condotta di chi aveva portato in luogo pubblico senza licenza una bomboletta contenete spray urticante a base di oleoresin capsicum (cfr. Cass. n. 14807/2016).
La Cassazione si è anche pronunciata in merito alla distinzione tra spray chimici e a contenuti naturali. Si tratta, infatti, hanno affermato gli Ermellini "di due diverse sostanze - una, il gas CS, di natura chimica (si tratta, infatti, di orto-clorobenziliden-malononitrile), e l'altra, invece, naturale (a base di Oleoresin Capsicum) - dotate di differente potenzialità offensiva. L'impiego del gas CS è, inoltre, consentito alle sole forze di polizia (si veda, al riguardo, l'articolo 12, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, che, con riferimento agli artifici sfollagente per lancio, sia a mano che con idoneo dispositivo o con arma lunga, precisa che «entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»). Di contro, il c.d. spray al peperoncino rappresenta uno strumento utilizzabile per l'autodifesa. In particolare, il d.m. 12 maggio 2011, n. 103 (Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009) all'art. 1, comma 1, prevede che gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono possedere specifiche caratteristiche tecniche, nell'ambito delle quali, alla lettera c), esclude espressamente che gli stessi possano contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici (come il gas CS). La stessa norma, oltre ad introdurre una perimetrazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 (recante, si ribadisce, l'elencazione degli strumenti che, per legge, rientrano nella nozione delle armi comuni da sparo), precisa, al secondo comma, che gli strumenti di autodifesa non conformi alle specificate caratteristiche tecniche rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi. Alla luce di tale chiaro dettato normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino (in particolare, roleoresin capsicum", principio estratto dalle piante di peperoncino) possa essere ricompresa tra le armi comuni da sparo ovvero tra quelle da guerra o tipo guerra (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, Rv. 267284). Si è, inoltre, affermato che il porto in luogo pubblico di detta bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 integra gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 cod. pen., e non, invece, del delitto previsto dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif.(Sez. 1, n. 15083 del 10/02/2021; Sez. 1, n. 57624 del 29/09/2017; Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016)" (così Cass. n. 30140/2021).
La successiva Cassazione ha riconosciuto, infine, la legittima difesa putativa per la donna che aveva spruzzato uno spray urticante alla vittima che la vessava (Cass. n. 35261/2022).
Data: 24/10/2022 13:00:00Autore: Laura Bazzan