L'impignorabilità del veicolo del disabile
Avv. Daniele Paolanti - Da tempo ci si interroga circa la possibilità di sottoporre ad esecuzione determinate categorie di beni tra i quali quelli ritenuti indispensabili per particolari categorie di soggetti. In species ci si è a lungo chiesti se il veicolo delle persone diversamente abili potesse essere sottoposto a pignoramento. La risposta al quesito non è immediata dal momento che la stessa deve essere rinvenuta in un'accurata esegesi del disposto dell'art. 514 c.p.c.. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 52/2006, che ha abrogato il n. 4 del comma 1 del predetto articolo (il quale disponeva che sono impignorabili "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore") si era soliti giustificare l'impignorabilità dei veicoli delle persone diversamente abili facendo riferimento a detto parametro normativo. Con la novella del 2006 invece, il legislatore è riuscito a rendere relativamente pignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere ai sensi dell'art. 515 del c.p.c., ultimo comma, in cui viene previsto che "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro". Rimane quindi da chiedersi se, ed in quale misura, il veicolo di una persona diversamente abile possa essere ascritto a detto contesto e dunque essere relativamente impignorabile. La giurisprudenza sul punto ha ammesso che l'impignorabilità tracciata dall'ormai abrogato art. 514 comma 1 n. 4 c.p.c. è oggi di tipo relativo, ritenendosi che "La categoria degli "strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore" è stata dal legislatore del 2006 espunta dal novero delle cose mobili assolutamente impignorabili - mediante l'abrogazione del n. 4) dell'art. 514 cpc., che la prevedeva - per essere inserita nell'ambito delle cose mobili relativamente pignorabili - mediante addizione di un ultimo comma all' art. 515 cpc, che ne prevede la pignorabilità nei limiti di un quinto, in caso di insufficienza degli altri beni alla soddisfazione del creditore, ed integrale ove il debitore sia una società, ovvero risulti nell'attività del debitore una prevalenza del capitale sul lavoro" (Tribunale di Modena (Cifarelli M.), sentenza n. 743 del 14 maggio 2013). Stante dunque il tenore letterale della nuova norma si deve dunque ritenere che il veicolo del disabile, laddove indispensabile come mezzo di locomozione, sia sottoposto al regime di cui all'art. 515 c.p.c. e, dunque, di pignorabilità relativa, ovvero nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. Non si dimentichi comunque come la giurisprudenza di merito abbia rilevato che "L'unico bene funzionale al lavoro del debitore è impignorabile. La ratio è naturalmente di non togliere al debitore la possibilità di vivere del proprio lavoro" (Tribunale di Treni, 5/11/2014). La citata sentenza si fonda su di un presupposto, anch'esso di derivazione giurisprudenziale, ovvero l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c., che si premura di evitare che il debitore venga sottratto di tutti i beni che sono per lo stesso fonte di vita del proprio lavoro (Cass. n. 17900/2012).
Laddove un bene sia dunque essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e sia l'unico mezzo atto a garantire il sostentamento si può ancora parlare di impignorabilità. Si rammenta inoltre che a seguito dell'avvento dei nuovi procedimenti esecutivi sui veicoli la procedura inciderà sulla libera circolazione del mezzo. Infatti, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, il debitore sarà obbligato a consegnare necessariamente il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie.
Data: 08/11/2016 16:00:00Autore: Avv. Daniele Paolanti