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Processo civile: l'opposizione al decreto di liquidazione del CTU

Modalità e termini di presentazione dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice


L'opposizione al decreto di liquidazione del ctu

Avv. Daniele Paolanti - Il Consulente tecnico di ufficio, al termine dell'esperimento delle sue operazioni, in qualità di ausiliare del giudice, ha diritto al compenso per le sue prestazioni. Le parti, a prescindere dalla successiva determinazione della ripartizione delle spese, sono tenute in solido tra di loro a pagare le spettanze al Consulente tecnico ex art. 1294 c.c.

Sulla base di questo presupposto al CTU è riconosciuto dal nostro sistema processuale un titolo esecutivo che questi può azionare anche proponendo una domanda monitoria. Oggetto della presente indagine è il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del CTU nel vigente sistema processuale italiano.

La sentenza della Corte Costituzionale n.106/2016

Di particolare interesse ai fini della presente disamina, è la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale (Sentenza 12 maggio 2016, n. 106) la quale, nel momento in cui la Corte di cassazione e il Tribunale ordinario di Bergamo, sollevarono questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17 - cui la Corte di cassazione affiancava l'art. 15, comma 2 - del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, disponeva che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

La procedura

Ora, poste le premesse di cui sopra, si può dunque affermare che la procedura di opposizione al decreto di liquidazione trovi disciplina negli articoli 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011. In species, l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 così dispone "Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150". Detta norma fa esplicito rinvio, come sopra esposto, all'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011 il quale invece dispone che "Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo". È la medesima disposizione normativa ad individuare le modalità di proposizione dell'azione disponendo che il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Invece per quei provvedimenti che sono stati emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. La norma de qua dispone infine che per quei provvedimenti che sono stati emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello. Di conseguenza, si riporta, per completezza espositiva, il testo dell'art. 702 quater del codice di procedura civile al quale la normativa sopra richiamata fa rinvio e disciplinante la procedura di cognizione sommaria: "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio". La norma fa riferimento ad un termine di impugnazione di trenta giorni. È evidente come sussista a tal specifico riguardo un'inequivocabile incongruenza sorta a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 150/2011. Mentre prima il T.U. Spese di Giustizia disponeva che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione allo stesso decreto, il Decreto Legislativo 150/11 specifica al primo comma dell'art. 15 che "Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione", e di conseguenza non si comprende appieno quale sia il nuovo termine per proporre ricorso. Sussistendo dunque l'incongruenza prefata, si è rivelato necessario un intervento chiarificatore del Ministero della Giustizia il quale ha chiarito con la circolare del 7/11/2012 avente ad oggetto "Quesito sul termine per l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia – art. 170 del D.P.R. 115/02" che "E' da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.)".

Data: 11/11/2016 19:00:00
Autore: Avv. Daniele Paolanti