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Anatocismo: cacciato dalla porta, torna dalla finestra

Il decreto n. 18/2016 e la conseguente delibera del CICR hanno rovesciato l'interpretazione della legge di stabilità 2014


di Valeria Zeppilli – Con la legge di stabilità 2014 l'anatocismo bancario sembrava essere stato cacciato definitivamente dal nostro ordinamento, uscendo dalla porta principale.

Dal 1° gennaio 2014, infatti, alle banche è fatto divieto di imputare gli interessi debitori maturati a capitale: esse possono semmai regolare tali interessi separatamente e con periodicità simmetrica nel conteggio tra quelli debitori e quelli creditori. Lo stesso divieto vale, ovviamente, anche per gli altri intermediari autorizzati.

Peccato però che nel 2016 tale novità è stata interpretata dal legislatore in maniera tale da far rientrare l'anatocismo dalla finestra e che tale occasione è stata subito sfruttata dalle banche per propinare nuovi modelli da far firmare ai loro clienti, forti di questa nuova possibilità.

Fortunatamente alcuni accorti avvocati stanno lanciando l'allarme: attenzione a dove si appone la propria firma!

Il decreto n. 18/2016

L'intervento del 2016 "incriminato" è rappresentato dal decreto legge numero 18/2016 che, nei fatti, all'articolo 17-bis ha precisato che sia gli interessi di mora che quelli maturati sui saldi passivi di controcorrente (sia derivanti da aperture di credito sia derivanti da conti scoperti oltre i limiti del fido o non affidati) restano immuni dal divieto di capitalizzazione.

La delibera del CICR

Le disposizioni attuative di tale norma non sono tardate ad arrivare: già con delibera del 3 agosto scorso (da attuare entro il 1° ottobre) il CICR le ha definite, sebbene non con apposito regolamento ma dettando delle semplici modalità applicative.

Sostanzialmente il Comitato ha individuato le modalità e i criteri con i quali, nell'esercizio dell'attività bancaria, le varie operazioni producono interessi.

Con particolare riferimento all'attuazione della norma del 2016 si è quindi stabilito che gli interessi devono essere, in generale, contabilizzati in maniera separata rispetto al capitale e che quelli debitori divengono esigibili a partire dal primo marzo dell'anno successivo a quello della loro maturazione.

Prima di tale momento, in ogni caso, al cliente deve essere garantito di conoscere con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento l'effettivo ammontare degli interessi maturati e la data entro la quale essi vanno pagati.

Si è specificato, poi, che in caso di deposito di fondi sul conto sul quale sono divenuti esigibili gli interessi, tali fondi, se il contratto bancario sfrutta la possibilità di prevederlo, possono essere utilizzati in via prioritaria per estinguere gli interessi stessi.

Ed ecco qui il "nuovo anatocismo": per evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie al cliente e alla banca è data la facoltà di corrispondere gli interessi con addebito sul conto. Si lascia in ogni caso ferma la possibilità di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento precedente l'addebito.

Niente addio all'anatocismo

Insomma: con un'inversione di rotta rispetto alla norma del 2014 e all'interpretazione che la giurisprudenza ne aveva dato sino agli inizi di quest'anno, l'anatocismo è oggi tutt'altro che vietato.

Con la riforma del sistema bancario cooperativo, infatti, il meccanismo (seppur limitatamente ad alcune specifiche situazioni) è nei fatti reintrodotto e le banche possono superare il divieto con semplici clausole da inserire (e nei fatti molto spesso inserite) nei contratti sottoposti ai clienti.

L'allarme

Come detto, però, la questione non sta passando del tutto inosservata e molti sono i legali che stanno bloccando la firma dei loro assistiti. La novità di quest'anno infatti, nonostante non manchino opinioni contrarie, è tutt'altro che favorevole ai clienti.

Peraltro, ci sono seri dubbi che riguardano la delibera del CICR e che hanno ad oggetto il suo effettivo valore giuridico. Si è accennato, infatti, che non si tratta di un vero e proprio regolamento ma di semplici disposizioni attuative, con la conseguenza che è forzato elevare il suo valore a quello di norma di rango secondario.

È chiaro che la questione non può essere sottovalutata.

Data: 02/12/2016 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli