L'impugnazione delle visite mediche collegiali ASL
di Valeria Zeppilli – I collegi medici delle ASL hanno la competenza ad eseguire delle visite volte ad accertare se i lavoratori dipendenti per i quali esse sono state richieste si trovino in una delle condizioni idonee ad incidere sulla loro posizione lavorativa. L'esito di tali visite può essere impugnato con modalità che possono variare a seconda della condizione da accertare.
Competenze
Nel dettaglio, i collegi medici delle ASL sono innanzitutto incaricati di accertare la permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali.
Sono poi incaricati di accertare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa della medesima categoria di dipendenti.
La loro competenza si estende anche alla valutazione dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e all'inabilità alla mansione specifica non derivante da causa di servizio dei dipendenti di enti de-pubblicizzati che sono iscritti a determinate casse pensionistiche della ex gestione Inpdap (C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S., C.P.U.G.).
Infine, ai collegi medici delle ASL spetta la valutazione dei presupposti per l'assegno di incollocabilità eventualmente spettante ai militari mutilati ed invalidi di guerra con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Ricorsi
Come detto, avverso i giudizi del Collegio medico è possibile ricorrere con modalità che variano a seconda dei casi.
Solo per l'accertamento dei presupposti per l'assegno di incollocabilità, infatti, la competenza per le impugnazione è della Corte dei conti, che può essere adita in caso di diniego.
Per quanto riguarda l'inidoneità psicofisica al servizio, invece, è possibile ricorrere alla Commissione medica di seconda istanza interforze, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza.
Alla stessa commissione si può ricorrere anche avverso il giudizio espresso con riferimento alla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sebbene limitatamente al giudizio di idoneità di servizio.
Per quanto riguarda, infine, i giudizi finalizzati alla valutazione dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e all'inabilità alla mansione specifica non derivante da causa di servizio, l'attuale normativa esclude il ricorso gerarchico amministrativo alla Commissione medica di seconda istanza.
Autore: Valeria Zeppilli